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Pubblico impiego - concorsi - prove - utilizzo della scrittura a stampatello maiuscolo - segno di riconoscimento - esclusione

19-02-2010 - Giurisprudenza di Merito
Presenta l´attuale appello il Comune di Chieri, il quale impugna la sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha accolto un ricorso giurisdizionale proposto dalla controinteressata, signora Anna Recchia, ed ha annullato il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per un posto di funzionario (VIII qualifica funzionale), in quanto la vincitrice, avendo utilizzato la scrittura a stampatello maiuscolo, aveva posto in essere un segno di riconoscimento e doveva perciò essere esclusa dal concorso.
Avverso la suddetta sentenza di primo grado, insorge il Comune di Chieri, il quale formula i seguenti motivi di diritto:
Erroneità della sentenza di primo grado; e ciò perché l´aver usato la scrittura a stampatello maiuscolo, per rendere maggiormente comprensibile l´elaborato, non assume affatto il carattere di un segno di riconoscimento, trattandosi di un modo usuale di scrittura, senza presentare quei caratteri di particolarità e di eccezionalità che possono configurare un evidente segno di riconoscimento, e lo stesso deve dirsi per la numerazione delle pagine, che è vicenda altrettanto usuale per determinare l´ordine degli argomenti trattati.
Infondatezza degli altri motivi di primo grado, assorbiti dalla sentenza appellata; in quanto la individuazione dei criteri di valutazione è stata assolta richiamando le disposizioni del regolamento comunale, la censura sul punteggio assegnato è inammissibile non essendo ammissibile alla ricorrente sostituirsi alla commissione esaminatrice nell´attribuzione del punteggio assegnato, mentre è corretta la verbalizzazione delle prove orali e il diploma di ragioniere non è affatto un titolo in più per la ricorrente in primo grado.
La controinteressata si costituisce in giudizio e resiste all´appello, opponendosi allo stesso e chiedendone la reiezione.
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 27 novembre 2009.

DIRITTO
L´appello è fondato.
Va, infatti, rilevato che i segni di riconoscimento devono essere delle chiare appostazioni grafiche che possano permettere a chi legge un componimento di individuare significativamente il soggetto che l´ha apposto, mentre nella specie, né la numerazione delle pagine, che è una evidente vicenda ordinatoria, né la utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo, possono essere considerati segni di riconoscimento.
In particolare, l´uso della scrittura in stampatello maiuscolo, pur non essendo abituale da parte dei candidati, è comunque una modalità di uso, specialmente quando il candidato stesso, per timore di non essere ben compreso, intende chiaramente rappresentare da un punto di vista grafico le proprie argomentazioni.
In mancanza, pertanto, di altri evidenti segni di riconoscimento, l´elaborato, né per la numerazione delle pagine, né per l´uso della scrittura a stampatello maiuscolo, può considerarsi affetto da segni di riconoscimento.
Per quanto riguarda, poi, le altre censure di primo grado, assorbite dal Tribunale amministrativo regionale, le stesse non appaiono fondate.
Innanzitutto, la Commissione si è richiamata alle disposizioni del regolamento comunale in materia di concorsi e, perciò, tale richiamo è senz´altro sufficiente, ad individuare i criteri generali a cui la Commissione si sarebbe attenuta nel corso della valutazione degli elaborati, Poi, la valutazione degli elaborati è caratterizzata da discrezionalità tecnica ed essa, conseguentemente, non può essere censurata, al di fuori dei casi di manifesta illogicità, che nella specie non sussistono.
Inoltre, la verbalizzazione delle prove concorsuali è corretta, in quanto dà atto di quanto è necessario nel suo ambito, mentre non si vede la ragione perché il diploma di ragioniere debba essere considerato un titolo ulteriore, in mancanza di una specifica disposizione in tal senso.
L´appello va, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettato il ricorso presentato in quella sede.
Tuttavia, per la particolare natura del contenzioso azionato, le spese di giudizio del doppio grado possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, accoglie l´appello e, per l´effetto,in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall´autorità amministrativa.
(omissis)

Fonte: Consiglio di Stato sez.V 16/2/2010 n. 877

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