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Opposizione a cartella esattoriale: pagamento sanzione amministrativa - termini di omessa notifica del verbale

06-06-2011 11:56 - Giurisprudenza di Merito
Con ordinanza 24 luglio 2009, il giudice di pace di Napoli ha dichiarato inammissibile, perchè tardiva, l´opposizione proposta il 16 aprile 2009 da tizio per impugnare la "cartella di pagamento 000000000", notificatale il 24 febbraio 2009, relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
L´opponente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Gli intimati Equitalia Polis Spa e Comune di Napoli non hanno svolto attività difensiva.
Il giudice relatore, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso, ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il giudice di pace ha dichiarato inammissibile l´opposizione, sul rilievo che il ricorso era stato proposto oltre il termine di trenta giorni desumibile dagli articoli 22 e 23 della legge n. 689 del 1981.
Detto provvedimento, in quanto reso ai sensi dell´articolo 23, comma , della legge n. 689/81 , con ordinanza anteriore alla convocazione delle parti, è impugnabile immediatamente con ricorso per cassazione e non con il rimedio dell´appello, come costantemente affermato alla giurisprudenza di questa Sezione (Cass. 28147/08; 24748/09).
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 202, 203 e 204 bis del codice di proc. civ.; articoli 22 e 23 della legge n. 689 del 1981; articoli 24 e 111 Cost..
Il secondo motivo espone violazione delle citate norme costituzionali, nonchè articolo 3 della L. n. 241 del 1990, e dell´articolo 201 del codice della strada.
La ricorrente sostiene che l´opposizione, riguardando cartella esattoriale mai preceduta da alcuna contestazione di violazione amministrativa, poteva essere impugnata nel termine di sessanta giorni e non in quello di trenta.
Con il secondo motivo censura la ordinanza anche per non aver tenuto conto della circostanza che l´atto impugnato non indicava il termine entro il quale ricorrere, ditalchè, anche ove vi fosse stato ritardo nel proporre l´opposizione, detto ritardo non sarebbe stato addebitabile al ricorrente, con ogni conseguenza in ordine alla piena tempestività dell´opposizione.
Il collegio condivide la relazione depositata ex articolo 380 bis c.p.c., e reputa che il ricorso sia manifestamente fondato.
Questa Corte ha infatti già da tempo affermato che "In tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l´impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatorio del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicchè l´opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile anche al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada " (Cass. 3647/07; 17312/07; 18015/09).
Ne consegue che l´opposizione non poteva essere dichiarata inammissibile a causa dell´avvenuto superamento del termine di trenta giorni, ma solo ove l´instaurazione del relativo giudizio fosse avvenuta oltre sessanta giorni dal ricevimento della notificazione dell´atto sanzionatorio impugnato.
Resta assorbito il secondo profilo di doglianza.
Discende da quanto esposto l´accoglimento del ricorso.
La ordinanza impugnata va cassata e la cognizione rimessa per lo svolgimento del giudizio di opposizione ad altro giudice di pace di Napoli, che si atterrà al seguente principio: "L´opposizione a cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada , con cui si deduca l´omessa notifica del verbale di contestazione dell´infrazione, avendo funzione recuperatoria dell´opposizione, va proposta nel termine di sessanta giorni stabilito dall´articolo 204-bis del codice della strada, e non in quello di trenta giorni di cui all´articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689". Il giudice di rinvio liquiderà anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Napoli, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Fonte: Corte di Cassazione Civile sez.VI 10/12/2010 n. 25078

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