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Obbligo del permesso di costruire

17-03-2010 - Giurisprudenza di Merito
Sul ricorso proposto da M. A., nato a Calascibetta il ........ avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 16.06.2009 che ha confermato la condanna alla pena dell´arresto e dell´ammenda inflittagli nel giudizio di primo grado per i reati di cui agli art. 20 lett. h) legge n. 47/1985 e 20 legge n. 64/1974;
- Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. A. T.;
- Sentito il PM nella persona del PG, dott. T. B., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
osserva
Con sentenza 16.06,2009 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la condanna alla pena dell´arresto e dell´ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a M. A. quale colpevole di avere, in zona sismica e senza permesso di costruire, realizzato un capannone, di metri 6.10 x 2.70, avente una struttura di travi di legno coperta con tavolato, senza preavviso scritto al Genio Civile e senza la direzione di un tecnico abilitato.
Proponeva ricorso per cassazione l´imputato denunciando "difetto di motivazione, nullità per mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie".
Il teste geom. C., dipendente del Genio civile, aveva dichiarato che l´opera era precaria perché la struttura non era infissa al suolo, ma la corte territoriale aveva dato credito al maresciallo Augusto, privo di competenze tecniche, che aveva riferito il contrario, seppur ammettendo di non avere fatto verifiche sul punto.
La richiesta di rinnovazione dell´istruttoria dibattimentale per accertare la situazione di fatto era stata immotivatamente disattesa.
Il ricorrente denunciava pure violazione dell´art. 20 della legge regionale n. 4/2003 che consente, senza richiedere concessione o autorizzazione, la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a mq 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie.
La norma andava applicata nel caso in esame avendo natura precaria l´opera realizzata.
Chiedeva l´annullamento della sentenza.
Il primo motivo non è puntuale.
La prescrizione dell´obbligo di munirsi del permesso di costruire persegue le finalità di controllo del territorio e di corretto uso dello stesso ai fini urbanistici e edilizi, sicché sono assoggettati al regime di permesso di costruire gli interventi che incidono sull´assetto del territorio, donde l´infondatezza dei rilievi secondo cui l´esecuzione del manufatto de quo era penalmente irrilevante rientrando, invece, lo stesso nella figura giuridica di costruzione per la quale occorre il permesso di costruire, come per "tutti quei manufatti che, comportando una trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale, modificano lo stato dei luoghi, in quanto destinati, almeno potenzialmente a perdurare nel tempo" (Cass. Sez. III, 23.03.1994), sicché è irrilevante che i manufatti non siano costruiti in muratura oppure che abbiano modesta consistenza e ancora che non comportino incremento del carico insediativo, se idonei a modificare lo stato dei luoghi.
Nel caso in esame, la Corte di Appello ha assolto l´obbligo della motivazione spiegando esaurientemente le ragioni del proprio convincimento e ritenendo infondati i rilievi secondo cui per l´esecuzione dell´opera non occorreva permesso di costruire, trattandosi di un manufatto con struttura di legno e tettoia in pannelli di eternit, esteso oltre 16 mq, e, quindi, di opera che ha determinato immutazione duratura del territorio con carattere edilizio.
Rilevato che, quando "le sentenze di primo e secondo grado concordino nell´analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza d´appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo" [Cassazione Sezione I n. 8868/2000, Sangiorgi, RV. 216906], va puntualizzato che i giudici di merito hanno fondato il giudizio di colpevolezza su dati obiettivi puntualmente richiamati, ritenendo, alla stregua delle dichiarazioni testimoniali dei verbalizzanti e delle acquisizioni documentali, che il capannone de quo, esteso circa 16 mq.; avente struttura portante in legno, copertura in eternit e tamponatura con pannelli in lamiera zincata; destinato a deposito di attrezzature e materiali edili; infisso al suolo [ciò emergendo dai rilievi fotografici, donde l´irrilevanza dei divergenti riferimenti testimoniali e della richiesta perizia], non aveva natura precaria.
Non è corretta, quindi, la censura difensiva perché, in materia edilizia, il requisito della precarietà non può essere collegato al carattere di stabilità temporanea, soggettivamente attribuito alla costruzione, ma va individuato in relazione all´oggettiva e intrinseca destinazione dell´opera stessa.
Manifestamente infondato, poi, è l´assunto che la normativa regionale in tema di chiusura di terrazze, di copertura di spazi interni con strutture precarie attenga al caso in esame che riguarda l´esecuzione di un autonomo corpo di fabbrica, qual è il capannone in questione, che non rientra tra le opere interne cui si riferisce la suddetta normativa.
Ne consegue che il motivo in punto di affermazione di responsabilità, che si fondano sulle stesse argomentazioni proposte in appello e puntualmente confutate dal giudice del gravame, è assolutamente privo di fondamento.
L´inammissibilità del ricorso, che preclude l´operatività di cause sopravvenute di estinzione del reato (Cass. SU n. 32/2000, De Luca), comporta condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in E. 1.000.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende della somma di E.1.000.

Fonte: Corte di Cassazione Civile sez.III 4/2/2010 n. 4881

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