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Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2

08-09-2011 09:30 - L´Analisi

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l´articolo 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della Strada»;
Vista la direttiva 94/78/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 18 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1995, n. 204, successivamente rettificato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 23 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1996, n. 69, che prevede talune prescrizioni dimensionali dei parafanghi dei veicoli della categoria M1 atti a garantirne la compatibilita´ con l´uso delle catene da neve;
Visto l´articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002, recante norme concernenti le catene da neve destinate all´impiego sui veicoli della categoria M1;
Considerata la necessita´ di adeguare le prescrizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2002, n. 85, al progresso ed all´evoluzione della tecnica;
Espletata con notifica la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

1. I dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli delle categorie M1 , N1, O1 e O2, devono essere costruiti a regola d´arte per assicurare la sicurezza nella circolazione stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati.
2. Si presumono costruiti a regola d´arte i dispositivi conformi alla norma UNI 11313.
3. La valutazione di conformita´ alla norma UNI 11313 e´ effettuata da un organismo di certificazione accreditato in conformita´ al Regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ed e´ attestata dalla apposizione del marchio di conformita´ UNI, da parte del fabbricante.

Art. 2

1. I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell´Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell´Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell´accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio ed utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilita´ e di informazione dell´utilizzatore equivalente a quello disposto dall´articolo 1.
2. Nel caso di dispositivi di cui al comma 1 per i quali non e´ prevista la presenza di un marchio di conformita´, essi devono essere muniti di altro mezzo che ne dimostri ed attesti l´idoneita´ all´uso cui essi sono destinati e corredati con documenti atti a garantirne l´affidabilita´ ed i livelli di informazione per l´utente equivalenti a quelli di cui all´articolo 1.
3. I dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117 soddisfano i requisiti di cui ai commi precedenti.
4. L´equivalenza dei livelli di sicurezza, affidabilita´ ed informazione per l´utilizzatore, garantiti dai dispositivi di cui al presente articolo, e´ valutata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Art. 3

1. Sino al 31 marzo 2013, in alternativa alle prescrizioni del presente decreto, possono essere posti in commercio i dispositivi supplementari di aderenza conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002.
2. A decorrere dal 1° aprile 2013, e´ abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 13 marzo 2002.
Il presente decreto e´ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Fonte: Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/5/2011 (G.U. 10/8/2011 n. 185)

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