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Nel caso di due misurazioni discordanti, vale l´alcolemia rilevata alla prima

17-05-2010 - Giurisprudenza di Merito
Osserva
1) () ha proposto ricorso avverso la sentenza 29 ottobre 2007 del Tribunale di Livorno che l´ha condannato alla pena di Euro 350,00 di ammenda per il reato di cui all´articolo 186 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza).
Il Tribunale ha applicato all´imputato il più favorevole trattamento sanzionatorio oggi previsto dal codice della strada perchè l´esito delle due prove dell´esame alcoolimetrico era stato in un caso superiore e in un caso inferiore al valore massimo della fascia a introdotta dalla L. n. 160 del 2007 che ha convertito il D.L. n. 117 del 2007.
2) A fondamento del ricorso si deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge perchè la sentenza impugnata avrebbe applicato la nuova normativa senza tener conto della circostanza che, essendo la pena principale condonata, residuava la sanzione amministrativa accessoria che, nella formulazione della nuova legge, prevede un più lungo periodo di sospensione della patente di guida e pertanto il trattamento sanzionatorio complessivo è da ritenere più grave.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce invece il vizio di motivazione per difformità tra dispositivo e sentenza in merito alla durata della sospensione della patente di guida che, nel primo, è indicata in mesi due mentre nella sentenza è indicata in mesi uno.
3) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
Il decreto legge agosto 2007, n. 117, articolo 5, convertito nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, ha riformulato il D.Lgs. n. 285 del 1992, articolo 186 depenalizzando, tra l´altro, la precedente fattispecie di reato costituita dal rifiuto di sottoporsi all´accertamento alcolimetrico.
Per quanto riguarda il reato di guida in stato di ebbrezza la nuova disciplina introdotta nel 2007 (sostanzialmente conservata, nella sua struttura, pur con un aggravamento delle pene per le ipotesi più gravi, dalla riforma del 2008) prevede tre fasce con sanzioni diverse a seconda del tasso alcolemico accertato.
E la giurisprudenza di legittimità ha precisato (v. Cass., sez. IV, 3 giugno 2008 n. 28547, Morandi, rv. 240380) che si tratta di autonome ipotesi incriminatici e non di un reato base aggravato a seconda del tasso alcolemico rilevato.
E´ su questa innovazione legislativa che la sentenza impugnata ha fondato la sua decisione ritenendo che, essendo prevista per ogni fascia un tasso alcolemico tra un minimo e un massimo, e non avendo dato, l´esame etilometrico, un risultato univoco, dovesse applicarsi all´imputato l´ipotesi più lieve punita con la sola ammenda.
4) La richiesta del ricorrente di ritenere complessivamente più grave l´attuale sistema sanzionatorio nei casi che rientrano nella ricordata fascia di minor gravità è infondata.
Se è vero che, ai fini della valutazione relativa all´individuazione della legge più favorevole, nel caso di successione di leggi nel tempo, occorre una valutazione complessiva anche con riferimento alle conseguenze concrete riferibili al condannato per il singolo reato non sembra dubbio che la sola pena pecuniaria debba ritenersi più favorevole della pena congiunta pecuniaria e detentiva prevista - nel caso della prima fascia - dalla precedente normativa.
A nulla rileva che la pena sia condonata nè che la durata della sospensione della patente di guida sia prevista per una durata superiore dalla nuova normativa.
Quanto alla prima circostanza si tratta di un fatto che non incide sulla gravità del reato e peraltro riguarda tutte le pene inflitte, anche quelle pecuniarie. Quanto alla sospensione della patente di guida trattasi di sanzione amministrativa accessoria che non influisce sul trattamento penale che solo deve venire in considerazione ai fini dell´accertamento del trattamento favorevole.
5) Infondato è anche il secondo motivo.
Effettivamente il dispositivo letto in udienza indica la durata della sospensione della patente di guida in mesi due mentre la sentenza indica una durata di mesi uno.
E´ noto peraltro che, nel caso di difformità tra dispositivo e motivazione prevale il contenuto del dispositivo (cfr. Cass., sez. III, 19 novembre 2008 n. 125, Bassirou, rv. 242258; sez. 2, 20 maggio 2008 n. 25530, Laini, rv. 240649) e all´errore si può rimediare con la procedura di correzione dell´errore materiale.
6) Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: Corte di Cassazione Penale sez.IV 6/8/2009 n. 32316

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