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Il nuovo impianto sanzionatorio dell´Art. 174 CdS

11-08-2010 - L´Analisi
Prosegue la nostra attività tesa a fornire strumenti operativi utili a chi si trova a dover operare con il nuovo Codice della Strada.

A tal proposito si allega un´utile tabella, gentilmente elaborata dal Commissario Aggiunto Luciano SIRANI, interessante le NUOVE SANZIONI PER LA DURATA DELLA GUIDA E DEI RIPOSI DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE.

La Legge 29.07.2010 n. 120 ha modificato in modo significativo l´impianto sanzionatorio dell´articolo 174 del codice della strada prevedendo:
1. una riforma delle sanzioni in caso di esubero di guida ed omesso riposo del conducente, introducendo una graduazione delle sanzioni rispetto all´esubero (un po´ quello che avviene tuttora per l´applicazione dell´art. 142 sulla velocità);
2. un "modus operandi" diverso dalla precedente disciplina per la gestione del veicolo a fronte delle violazioni che comportano il fermo temporaneo del veicolo;
3. infine di particolare interesse appare il dettato normativo previsto dall´art. 37 della Legge in esame che ha introdotto l´obbligo anche per i vettori italiani, del pagamento immediato di
alcune sanzioni considerate più gravi, direttamente nelle mani dell´agente accertatore. In caso di mancato pagamento si arriva al fermo amministrativo del veicolo per due mesi.
Vedremo in prima analisi l´articolazione delle sanzioni sui periodi di guida e riposo lasciando ad un tempo successivo la problematica riferita al pagamento immediato delle sanzioni.
Inoltre ciò che si dirà sull´articolo 174 del cds vale anche per l´art. 178 del cds essendo questi due articoli praticamente speculari dal punto di vista sanzionatorio con poche differenze operative.
Positivo appare il richiamo alle norme del regolamento CE 561/2006 dato che il vecchio articolo si ostinava ormai dal maggio 2006 a fare riferimento all´ormai pensionato regolamento CEE 3820/1985.
Quindi la nuova formulazione dell´art. 174 ha previsto una gradualità di sanzioni a seconda della gravità delle stesse rapportate al periodo di tempo considerato. Infatti troviamo tre fasce
sanzionatorie a seconda che, l´esubero nel caso della guida o la fruizione minima nel caso del riposo, siano compresi :
1. fino al 10%;
2. dal 10% al 20%;
3. oltre il 20 %.

segue tabella

Fonte: Comm. Agg.to Luciano SIRANI
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