22 Maggio 2012

menu di scelta rapida



Contenuti

In Bacheca
percorso: home > In Bacheca > La contestazione della violazione dell’articolo 141, relativa alla veloc...

La contestazione della violazione dell’articolo 141, relativa alla velocità non prudenziale, deve essere adeguatamente motivata

28-12-2009 - Giurisprudenza di Merito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 24 ottobre 2002 () e () proponevano opposizione avverso la sanzione amministrativa irrogata a () con verbale della Polizia Stradale di Perugia - Distaccamento di Castiglione del Lago notificato l´8 ottobre 2002.
Assumevano gli opponenti:
a) che in data 25 luglio 2002 (), alla guida del ciclomotore (), di proprietà di (), si scontrava con il Maresciallo ();
b) che a seguito del sinistro interveniva la Polizia Stradale di Perugia Distaccamento di Castiglione del Lago, la quale notificava agli opponenti il verbale di contestazione della violazione di cui all´art. 141 C.d.S., commi 3 e 8 e art. 143 C.d.S., commi 1 e 13;
c) che il verbale in questione era nullo e/o annullabile in quanto: la data/ora apposta risultava diversa da quella effettiva; il termine indicato per l´eventuale gravame era di 60 giorni anzichè di 30; che l´atto era comunque sfornito di prova in ordine alle contestazioni ivi formulate.
Chiedevano, pertanto, l´annullamento del verbale in discorso.
Si costituiva l´Ufficio Territoriale del Governo di Perugia il quale, in ordine alla violazione di cui all´art. 141 C.d.S., sosteneva che gli elementi oggettivi indicati in memoria corrispondevano perfettamente alla previsione di cui alla suindicata norma, mentre la violazione dell´art. 143, era provata dal fatto che l´investimento del M.llo () era avvenuto sulla mezzeria ovvero poco oltre la stessa e quindi sull´opposta corsia di marcia dell´investitore.
L´Ufficio del Governo chiedeva pertanto la conferma del verbale opposto.
Espletato l´interrogatorio libero del () il giudice di pace di Città della Pieve, con sentenza del 12 dicembre 2003, in parziale accoglimento dell´opposizione, annullava il verbale nella parte in cui si contestava al P() di aver violato il disposto di cui all´art. 141 C.d.S., commi 3 e 8, confermandosi per il resto il verbale medesimo, con compensazione delle spese di lite.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i () sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso il Ministero dell´Interno e la Prefettura di Perugia, i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale affidato ad un´unica censura, resistita dai ricorrenti principali con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, il principale e l´incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
Ricorso principale:
1° motivo: violazione dell´art. 112 c.p.c. e art. 113 c.p.c., comma 1, in relazione all´art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.
2° motivo: mancanza di motivazione sull´omessa decisione di applicare l´art. 40, combinato con l´art. 34 e quanto altro basti del c.p.p., sebbene fosse comprovata in atti la pendenza del giudizio per la responsabilità della P.A. avanti il Tribunale ordinario di PG in relazione all´art. 360 c.p.c., nn. 2, 3 e 5.
3° motivo: irragionevole e contraddittoria motivazione in presenza di fatti illeciti da parte del Maresciallo dei Carabinieri contrastanti con i suoi doveri ex art. 192 C.d.S., n. 4, combinato con l´art. 177 stesso codice ed al cospetto delle previsioni di cui agli artt. 28, 32 e 97 Cost., della conferma di una inesistente e non provata violazione dell´art. 143 C.d.S., commi 1 e 13, da parte del conducente del ciclomotore malamente fermato, in ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione all´art. 360 c.p.c., n. 5; violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6, in relazione all´art. 360 c.p.c., n. 3.
4° motivo: violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e dell´art. 2700 c.c., alla luco degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all´art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa motivazione della mancata valutazione di rilevante prova documentale attinente un punto decisivo della controversia, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all´art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
5° motivo: violazione di l´art. 91 c.p.c., in relazione all´art. 360 c.p.c., n. 3.
Ricorso incidentale:
Violazione dell´art. 141 C.d.S., commi 3 e 8, in relazione all´art. 360 c.p.c., n. 3; omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all´avvenuta prova della mancata regolazione della velocità da parte del ciclomotore.
Sono infondati sia il ricorso principale che quello incidentale.
In particolare, quanto alle eccezioni in rito, legittimamente è stato instaurato il contraddittori o in questa fase del giudizio nei confronti della P.A. che si è difesa proponendo anche ricorso incidentale; la contestazione delle violazioni al codice della strada non è stata immediata per l´impossibilità derivante dal ricovero del contravventore in ospedale a seguito delle ferite riportate per la collisione (testa a testa) con il M.llo (); l´istanza incidentale di sospensione citata dai ricorrenti principali deve ritenersi caducata a seguito della pronuncia di primo grado; non esistendo alcuna connessione tra l´impugnazione della sanzione e la domanda di danni relativa allo stesso sinistro nessun obbligo di rimessione della causa al Tribunale di Perugia incombeva al Giudice di Pace ex art. 40 c.p.c..
Quanto, poi, al merito, infondate appaiono le censure sia della Amministrazione, ricorrente incidentale, sia dei (), ricorrenti principali, che lamentano, la prima l´accoglimento della opposizione in ordine alla violazione dell´art. 141 C.d.S., commi 3 e 8, i secondi il rigetto della opposizione medesima in riferimento alla contestata violazione di cui all´art. 143 stesso codice, nonchè l´operata compensazione delle spese di lite.
Invero il giudice "a quo" con motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici, come tal e incensurabile nell´attuale sede di legittimità ha affermato:
1) Nè dal verbale impugnato, nè dalle memorie difensive prodotte dall´Ufficio Territoriale del Governo di Perugia era dato desumere in base a quali atti e/o fatti gli agenti contestatori avessero desunto la violazione dell´art. 141 C.d.S., commi 3 e 8, sanzionante chiunque ometta di regolare la velocità nelle ipotesi dalla stessa norma previste; non era dunque provato che il conducente del ciclomotore non avesse regolata la velocità nel tratto di strada ove si era verificato il sinistro. Infatti doveva rilevarsi che gli elementi descritti a pagina 3 della memoria della P.A. rappresentavano una mera elencazione di dati che, sia presi singolarmente, sia considerati nel loro insieme, nulla dicevano in ordine alla velocità che il ciclomotore aveva al momento del sinistro, nè tanto meno provavano che il conducente non avesse regolato la v elocità in modo adeguato. Dal tenore della memoria difensiva emergeva che la Polizia Stradale avesse desunto la richiamata violazione dall´avvenuto sinistro; il che non provava affatto che la norma fosse stata realmente violata non essendo possibile trasformare l´evento (sinistro stradale) in prova dei fatti che lo avevano determinato.
2) Era invece provata la contestata violazione di cui all´art. 143 C.d.S., giacchè, come indicato nella relazione redatta dall´Isp. Capo () allegata alla memoria difensiva dell´Amministrazione, emergeva dalla testimonianza del M.llo () e dai rilievi effettuati che il ciclomotore viaggiava in prossimità del centro della carreggiata.
3) Il parziale accoglimento dell´opposizione giustificava la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Non sussistono, pertanto, nè le denunziate violazioni di legge, nè i dedotti vizi motivazionali.
Alla stregua delle svolte argomentazioni entrambi i ricorsi vanno quindi rigettati, il che giustifica anche in questa sede la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa le spese del presente giudizio.

Fonte: Corte di Cassazione Civile sez.II 28/10/2009 n. 22846

ASSOCIAZIONE FOXPOL
Sede Legale Via Venezia 30 - 20090 - Pieve Emanuele (Milano)
C.F 97497880159
Tel. +39.334.88.54.199 Fax 02.40.70.80.11
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE & SICUREZZA STRADALE
Riconosciuta con Decreto Provincia di Milano n.177/2009 del 07/01/2010 Reg. Prov.le APS n.174 - R.G. 73/2010
Iscritta Albo Formatori Istituto Regionale lombardo di Formazione per l´Amministrazione Pubblica (I.Re.F.)
Insignita dalla Commissione Europea della "Carta Europea della Sicurezza Stradale"