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La circolazione dei ciclomotori

27-11-2010 15:15 - L´Analisi
I ciclomotori immessi in circolazione per la prima volta dopo il 14.7.2006 devono essere muniti di certificato di circolazione e di targa, abbinata esclusivamente al veicolo specifico e che appartiene al proprietario del ciclomotore stesso, mentre i ciclomotori già muniti di certificato di idoneità tecnica e contrassegno identificativo possono continuare a circolare con i documenti originari.
In caso di trasferimento di proprietà del ciclomotore, la targa resta al venditore; deve essere data comunicazione all´UMC per l´aggiornamento del documento di circolazione con l´inserimento di una nuova targa.
La comunicazione all´UMC è inoltre obbligatoria in caso di smarrimento, furto o distruzione della targa o del certificato di circolazione.
Sui ciclomotori muniti di certificato di circolazione è possibile il trasporto di passeggeri se a ciò omologati.

DOCUMENTI E TARGHE PER LA CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI

Durante la circolazione, i ciclomotori devono essere muniti di:
• certificato di circolazione, assimilabile, quanto a caratteristiche e procedure di rilascio, alla carta di circolazione dei motoveicoli, contenente i dati costruttivi e di identificazione del veicolo nonché quelli della targa e dell´intestatario;
• targa, che identifica il responsabile della circolazione del veicolo ed è abbinata ad un solo ciclomotore.

Anche i ciclomotori immessi in circolazione prima del 14.7.2006 e quindi muniti di certificato di idoneità tecnica e contrassegno identificativo devono adeguarsi alla nuova disciplina secondo un calendario stabilito con DM ma comunque entro il 12 febbraio 2012.
Non sono ammissibili combinazioni tra nuova targa e vecchia documentazione o viceversa.

RESPONSABILE DELLA CIRCOLAZIONE DEL CICLOMOTORE

Per i ciclomotori muniti di certificato di circolazione e iscritti nella sezione speciale dell´Archivio nazionale dei veicoli tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il responsabile della circolazione è il soggetto che si dichiara proprietario del veicolo e che risulta intestatario dello stesso e della relativa targa. In sua vece, tuttavia, sono chiamati a rispondere, come obbligati in solido per le violazioni commesse dalle persone che si trovavano alla guida del mezzo, l´usufruttuario, il locatario, o l´acquirente con patto di riservato dominio. Se l´intestatario del veicolo è minorenne, è chiamato a rispondere il genitore o il tutore.
Per i ciclomotori immessi in circolazione prima del 14.7.2006 e che continuano a circolare con certificato di idoneità tecnica e contrassegno di identificazione, invece, responsabile della circolazione, e chiamata a rispondere in solido con il conducente delle violazioni da questi commesse alla guida del ciclomotore, è sempre la persona intestataria del contrassegno, anche se diversa dal proprietario del veicolo.

ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO PER VICENDE LEGATE AL POSSESSO DEL CICLOMOTORE, DEI SUOI DOCUMENTI E DELLA TARGA

Per ogni ciclomotore immesso in circolazione dopo il 14.7.2006, l´abbinamento fra targa, veicolo ed intestatario è vincolante ed essenziale ai fini della circolazione. In caso di trasferimento di proprietà o di rottamazione del ciclomotore ovvero in caso di perdita, sottrazione o distruzione dei documenti di circolazione o della targa, è pertanto richiesto al proprietario del veicolo di provvedere ad una serie di adempimenti e comunicazioni.

TRASFERIMENTO DI PROPRIETA´ DEL CICLOMOTORE

In caso di trasferimento di proprietà del ciclomotore, di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto, di patto di riservato dominio del ciclomotore, l´intestatario deve comunicare la variazione a un UMC o ad un´impresa di consulenza automobilistica abilitata che, in tempo reale, provvede al rilascio di un nuovo certificato o al suo aggiornamento secondo le modalità stabilite dal regolamento CDS.
La targa assegnata al ciclomotore che viene trasferito in proprietà ad un altro soggetto, non segue il veicolo ma resta nelle mani del venditore.

SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DEL CERTIFICATO DI CICOLAZIONE

In caso di smarrimento, furto ovvero distruzione del certificato di circolazione, l´intestatario deve farne denuncia agli organi di polizia entro 48 ore. Nei tre giorni successivi, inoltre, egli deve chiedere all´UMC o ad un´impresa di consulenza automobilistica abilitata, il rilascio di un duplicato del certificato di circolazione.
Analoga richiesta di duplicato, deve essere avanzata in caso di deterioramento del certificato di circolazione. In tale caso, tuttavia, non occorre preventiva denuncia agli organi di polizia.
Se è stata fatta la denuncia agli organi di polizia, il ciclomotore può continuare a circolare per i tre giorni successivi, portando al seguito la copia della denuncia; trascorso tale termine, la circolazione senza il rilascio di un nuovo certificato di circolazione non è consentita ed è oggetto della sanzione prevista dall´art. 97, c. 12, CDS.

SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DELLA TARGA

Chi perde la targa del ciclomotore ovvero ne subisce il furto o la distruzione deve farne denuncia agli organi di polizia entro 48 ore e non può sostituirla con altra di cui pure sia titolare senza far registrare presso l´Archivio nazionale dei veicoli l´abbinamento col nuovo ciclomotore. A tale scopo, entro 3 giorni della denuncia resa agli organi di polizia, l´intestatario che intende continuare a circolare con il ciclomotore, deve richiedere il rilascio di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova targa, salvo che ne possieda già un´altra non abbinata con altro veicolo.
Analoga comunicazione deve essere fatta all´UMC, o ad un´impresa di consulenza automobilistica abilitata, in caso di deterioramento della targa; ma non occorre denuncia agli organi di polizia.
Fino al rilascio di una nuova targa, il ciclomotore non può circolare in quanto, diversamente da quanto previsto per gli autoveicoli e i motoveicoli, non è consentito utilizzare una targa provvisoria autocostruita.

AGGIORNAMENTO DELLA RESIDENZA DELL´INTESTATARIO

In caso di variazione di residenza della persona fisica, l´intestatario della targa per ciclomotore, anche se non la utilizza in abbinamento ad un veicolo, deve dichiararne il possesso al comune presso il quale chiede la nuova residenza. Quest´ufficio provvede, in via telematica, a comunicare la variazione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che, a sua volta, provvede ad aggiornare i propri archivi e il certificato di circolazione del ciclomotore.
Quando intestatario del veicolo è, invece, una persona giuridica, un´associazione, un ente pubblico o privato, la comunicazione della variazione di indirizzo della sede deve essere comunicata dal legale rappresentate all´UMC o ad un´agenzia di consulenza abilitata entro 30 giorni, al fine di consentire l´aggiornamento dell´Archivio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e del certificato di circolazione.
L´omessa comunicazione della variazione di residenza o di sede, tuttavia, non è oggetto di sanzione da parte del Codice della strada.

ADEMPIMENTI PER VICENDE LEGATE AL POSSESSO DI CICLOMOTORE IMMESSO IN CIRCOLAZIONE PRIMA DEL 14.7.2006

Per i ciclomotori immessi in circolazione prima del 14.7.2006 le procedure sopraindicate, relative alle comunicazioni che devono essere fatte e al rilascio di nuovi documenti di circolazione, si applicano solo parzialmente e con modalità diverse.

TRASFERIMENTO DI PROPIETA´ DEL CICLOMOTORE

Il trasferimento di proprietà di un ciclomotore immesso in circolazione prima del 14.7.2006, munito di certificato di idoneità tecnica può avvenire senza necessità di comunicazione all´UMC e senza adeguamento dei documenti alle nuove procedure se l´acquirente è in possesso di un contrassegno di identificazione rilasciato secondo la previgente procedura ovvero se comunque è in grado di far circolare il ciclomotore con un valido contrassegno, anche se non intestato a se stesso. In caso contrario, il ciclomotore deve essere registrato nell´Archivio nazionale dei veicoli del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e, quindi, deve essere chiesto il rilascio di un certificato di circolazione e l´abbinamento ad una targa di cui l´acquirente sia intestatario.

SMARRIMENTO, FURTO OVVERO DISTRUZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA´ TECNICA

In caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato di idoneità tecnica di un ciclomotore immesso in circolazione prima del 14.7.2006, non essendo più possibile il rilascio di un duplicato di quel documento, il proprietario del ciclomotore deve provvedere a registrare il veicolo nell´Archivio nazionale dei veicoli del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, chiedendo il rilascio di un certificato di circolazione e l´abbinamento ad una targa di cui è intestatario.
Fino al rilascio della nuova documentazione, il ciclomotore non può circolare. In caso di circolazione trovano applicazione le sanzioni dell´art. 97.

SMARRIMENTO, FURTO OVVERO DISTRUZIONE DEL CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE

In caso di smarrimento, furto o distruzione del contrassegno di identificazione, se il proprietario del ciclomotore non dispone di un altro contrassegno da apporre sul veicolo, deve richiedere il rilascio di una targa secondo le nuove procedure e, di conseguenza, deve registrare il veicolo nell´Archivio nazionale dei veicoli del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, chiedendo anche il rilascio di un certificato di circolazione e l´abbinamento del ciclomotore alla nuova targa di cui è intestatario.
Fino al completamento di questa operazione, il ciclomotore non può continuare a circolare; anche in tale caso non è consentito utilizzare una targa provvisoria autocostruita che riproduce il numero di serie del contrassegno smarrito, sottratto o distrutto.

CICLOMOTORI PER TRASPORTO DI UN PASSEGGERO

La possibilità di trasportare un passeggero (comunque subordinata anche alla condizione che il conducente sia maggiorenne), è accordata soltanto ai ciclomotori a ciò omologati e immatricolati secondo la nuova procedura dell´art. 97 CDS e, perciò, muniti del certificato di circolazione sul quale è annotata la predetta possibilità di trasporto di un passeggero.
I ciclomotori già in circolazione al 14.7.2006, muniti di contrassegno di identificazione e di certificato di idoneità tecnica, anche se omologati per il trasporto di un passeggero, non possono essere utilizzati a tale scopo. Tuttavia, il proprietario può in ogni momento chiedere l´immatricolazione di questi veicoli al fine di disporre di un certificato di circolazione recante l´annotazione relativa alla possibilità di trasporto di un passeggero, purché si tratti di veicoli appositamente omologati.

CIRCOLAZIONE IN ITALIA DEI CICLOMOTORI ESTERI

Per la circolazione in Italia di ciclomotori appartenenti a:
• cittadini stranieri: la targa non è obbligatoria se nello Stato d´origine non è prevista. Pertanto, la mancanza di targa su ciclomotore condotto da uno straniero non residente in Italia è da ritenersi lecita a tutti gli effetti se nel Paese d´origine il ciclomotore può circolare senza, pur occorrendo il documento del ciclomotore previsto nello Stato d´origine;
• stranieri residenti in Italia: poiché a costoro sarebbe consentito il rilascio della targa e poiché la circolazione del veicolo non può ritenersi "in circolazione internazionale", la mancanza di targa è punibile ai sensi dell´art. 97 CDS.

SANZIONI

L´art. 97 CDS prevede sanzioni per chi produce ovvero utilizza un ciclomotore alterato e per chiunque non rispetta le prescrizioni relative al rilascio dei documenti di circolazione o all´esposizione della targa. Sanzioni amministrative sono, inoltre, previste per chi non provvede a fare le comunicazioni necessarie all´aggiornamento dei dati contenuti nel certificato di circolazione ovvero relativi alla targa.

CICLOMOTORE ALTERATO

Se il ciclomotore non risponde ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell´art. 52 CDS o nel relativo certificato di circolazione o di idoneità tecnica, avendo subito delle modifiche (di cui le più frequenti destinate ad aumentarne la velocità oltre i 45 km/h), viene considerato motociclo.
Ai soli fini dell´individuazione delle sanzioni applicabili al caso in esame, occorre distinguere a seconda dell´autore della condotta accertata. È, infatti, prevista una diversa sanzione per chi ha effettuato l´operazione idonea a produrre l´alterazione delle caratteristiche del ciclomotore rispetto a chi circola con un ciclomotore alterato.
• Effettuazione di modifiche per alterare le caratteristiche del ciclomotore. Chiunque effettua su un ciclomotore modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i 45 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall´art. 97, cc. 5 e 14, CDS. Dalla violazione conseguono il sequestro e la confisca amministrativa del ciclomotore.

La violazione, che può concorrere con quella relativa alla circolazione con un siffatto veicolo, presuppone che la persona responsabile dell´alterazione sia stata compiutamente identificata e che sia provata, in modo chiaro e incontrovertibile, la sua colpevolezza.
Il ciclomotore alterato, dopo la confisca amministrativa, deve essere distrutto salvo che non ne venga richiesta l´assegnazione per compiti istituzionali (es. per vigilanza stradale) da parte dell´ente da cui dipende chi ha accertato la violazione, previo ripristino delle caratteristiche regolamentari.
• Circolazione con ciclomotore alterato. Il conducente che circoli con veicolo modificato, anche se non ha partecipato all´operazione di alterazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall´art. 97, cc. 6 e 14, CDS. Dalla violazione consegue il fermo amministrativo del ciclomotore per 60 giorni (90 giorni in caso di recidiva).

La sanzione prevista a carico di chi circola con un ciclomotore in grado di sviluppare una velocità più elevata può concorrere con quella di chi ha effettuato la modifica, di cui al comma 5 e, quindi, è sempre possibile procedere al sequestro cautelare del veicolo.
Ove ricorrano gli estremi, al conducente di ciclomotore modificato può essere contestata, in concorso con la sanzione dell´art. 97 CDS, la guida senza avere i requisiti di età (art. 115, c. 3, CDS) o senza patente (art. 116, c. 13, CDS) e, al responsabile, l´incauto affidamento (artt. 115 e 116 CDS).
In ogni caso, sia che venga applicata la sanzione più lieve a carico di circola con un ciclomotore alterato sia che venga accertato l´illecito relativo all´esecuzione delle operazioni di alterazione del veicolo, il ciclomotore fermato o sequestrato non può essere consegnato in custodia al conducente o al proprietario del veicolo.

MODALITA´ DI ACCERTAMENTO DELL´ALTERAZIONE DEL CICLOMOTORE

Per quanto concerne l´accertamento delle modifiche apportate, si ritiene utile fornire un iter logico e operativo che consente la verifica rapida ed efficace, premettendo che, sotto il profilo giuridico, la possibilità di ispezionare il veicolo (anche con l´ausilio di tecnici specializzati) è concessa dall´art. 192 a tutti gli organi di polizia stradale addetti al controllo. Trattandosi di attività amministrativa pre-procedimentale (ovvero pre-processuale, qualora fosse connessa a reati) non avente carattere di irripetibilità (dato che l´operazione non comporta alterazioni delle caratteristiche del veicolo che vi è sottoposto), non sembra che siano necessarie particolari garanzie difensive (assistenza del difensore). È chiaro che, trattandosi di attività compiuta dagli organi di polizia, l´efficacia probatoria per un eventuale giudizio penale sarà limitata; tuttavia, trattandosi di accertamento ripetibile, sarà sempre possibile per il giudice fare effettuare una successiva perizia tecnica con tutte le garanzie difensive previste dalla legge.
Dal punto di vista dell´iter procedurale, sembrano opportune le seguenti precisazioni.
• Individuazione dei dati sintomatici. L´attività di individuazione dell´eventuale alterazione di una o più delle caratteristiche costruttive dei ciclomotori, in special modo per quelli di più recente costruzione, è resa possibile dalla presenza su parti essenziali del veicolo (motore e organi di trasmissione) di particolari codici riprodotti anche sul documento di circolazione. Il primo controllo, perciò, può essere di tipo formale allo scopo di verificare la corrispondenza dei predetti codici. Tra questi, particolare importanza assumono (nel caso di certificato d´idoneità tecnica) quelli stampigliati sul carburatore, sul collettore di aspirazione e su quello di scarico. Se questi codici non corrispondono, vi è il fondato sospetto, ma non la certezza, che il ciclomotore sia maggiorato.
• Controlli tecnici presso officine specializzate. Sulla base dei predetti indici sintomatici, l´organo di polizia può legittimamente condurre il veicolo presso un´officina tecnica specializzata (il cui titolare viene nominato ausiliario nell´attività di accertamento) che, anche attraverso operazioni di smontaggio (da comprendersi nell´attività di ispezione - consentita ai sensi dell´art. 192 CDS), potrà fornire indicazioni sull´eventuale presenza di maggiorazioni illecite. Dell´attività tecnica è opportuno sia redatto sommario verbale (sottoscritto anche dal titolare dell´officina) da allegare a quello di contestazione per le violazioni sopra richiamate. Se l´accertamento dà esito positivo, le spese di verifica sono da ritenersi a carico del trasgressore.
• Prove tecniche di velocità. In alternativa o in aggiunta alle prove sopra indicate, qualora siano rilevati dati sintomatici di alterazione, è possibile sottoporre il veicolo a prova di velocità con rilevatore omologato. Dovrà essere utilizzata per la prova una strada piana e in assenza di vento. Tutta l´operazione sarà compiuta da appartenenti all´organo di polizia (compresa la conduzione del mezzo). Dovranno essere effettuate più prove negli opposti sensi di marcia (allo scopo di verificare l´eventuale influenza della pendenza o del vento) e, preferibilmente, dell´operazione dovrà essere realizzata e conservata documentazione fotografica (con lo stesso apparecchio). Alla velocità risultante, ovviamente va detratta la tolleranza dell´apparecchio (in genere 5%). Dell´attività tecnica è opportuno sia redatto sommario verbale da allegare a quello di contestazione per le violazioni sopra richiamate.
• Accertamenti tecnici. Valore definitivo hanno gli accertamenti tecnici dell´UMC al quale l´organo di polizia stradale che ha proceduto alla contestazione può rivolgersi.

SINTESI DELLE ALTRE SANZIONI

L´art. 97 CDS, oltre a prevedere sanzioni per la circolazione con un ciclomotore alterato, punisce anche altre violazioni riconducibili al comportamento del conducente o del proprietario del ciclomotore. In particolare, si segnalano:
• fabbricare, produrre o vendere ciclomotori aventi velocità superiore a 45 km/h;
• circolare con ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione (art. 97, c. 7);
• circolare con ciclomotore sprovvisto di targa (art. 97, c. 8, con fermo amministrativo del veicolo);
• circolare con ciclomotore avente i dati della targa non chiaramente visibili;
• circolare con ciclomotore munito di targa non propria (art. 97, c. 9, con fermo amministrativo del veicolo) salvo che il fatto costituisca più grave reato;
• fabbricare o vendere targhe per ciclomotori con caratteristiche non conformi a quelle regolamentari (art. 97, c. 11);
• circolare con ciclomotore munito di targa con caratteristiche non conformi a quelle regolamentari (art. 97, c. 11);
• circolare con ciclomotore senza aver chiesto l´aggiornamento del certificato di circolazione per avvenuto cambiamento di proprietà del veicolo (art. 97, c. 12);
• omettere di comunicare la cessazione della circolazione di ciclomotore;
• omettere di denunciare agli organi di polizia lo smarrimento (distruzione o sottrazione) del certificato di circolazione e/o della targa entro il termine di 48 ore (art. 97, c. 13);
• non chiedere il duplicato entro 3 giorni dalla denuncia di smarrimento (sottrazione o distruzione) del certificato di circolazione (art. 97, c. 13);
• circolare senza targa dopo il suo smarrimento (distruzione o sottrazione) senza averne ottenuto una nuova (ricorre la violazione dell´art. 97, cc. 8 e 14, CDS).

La circolazione con mancanza momentanea del certificato di circolazione integra la violazione di cui all´art. 180, cc. 6 e 7, CDS.
Per la violazione di cui ai commi 8 (ciclomotore senza targa) e 9 (ciclomotore con targa non propria) dell´art. 97 CDS, è prevista la confisca amministrativa in caso di reiterazione in un biennio.
Le nuove disposizioni dell´art. 97 CDS si applicano anche ai ciclomotori già immatricolati o immessi in circolazione prima del 14.7.2006 in uno Stato estero quando sono immessi in circolazione per la prima volta in Italia dopo tale data.
Per quanto riguarda, infine, la guida dei ciclomotori, si rammenta che il conducente, se non è titolare di patente, deve conseguire l´apposito certificato di idoneità alla guida previsto dall´art. 116 CDS.

OMESSA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DI RESIDENZA DEL TITOLARE DEL CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE

Il titolare del contrassegno di identificazione, secondo la previdente normativa, era tenuto a comunicare all´UMC la variazione di residenza. L´operazione di aggiornamento, resa obbligatoria dalle norme del Codice e del regolamento, era effettuata direttamente e per via telematica, dal comune presso il quale l´intestatario andava a risiedere.
La nuova formulazione dell´art. 97 CDS, non contenendo alcuna disposizione transitoria che preveda l´ultravigenza del richiamato obbligo di comunicazione della variazione di residenza, non consente di applicare alcuna sanzione al titolare del contrassegno identificativo, rilasciato prima del 14.7.2006, che omette di dichiarare al comune il possesso del contrassegno.

CIRCOLAZIONE CON CICLOMOTORI CONFORMI ALLE VECCHIE NORME

È consentito continuare a circolare con un ciclomotore immesso in circolazione anteriormente al 14.7.2006 purché abbia ancora i documenti originali (certificato di idoneità tecnica e contrassegno identificativo - targhino) di cui il veicolo doveva essere dotato prima di tale data.
Tale facoltà permane anche se il veicolo, successivamente al 14.7.2006, è trasferito di proprietà ad altra persona, a condizione che il nuovo proprietario abbia la disponibilità di un contrassegno identificativo da collocare sul ciclomotore. Il contrassegno può essere utilizzato su più ciclomotori indifferentemente e non deve necessariamente appartenere al proprietario del ciclomotore.
Tuttavia, a chi si dichiara proprietario di ciclomotore immesso in circolazione in data anteriore al 14.7.2006 è consentito richiedere la sostituzione dei vecchi documenti con una nuova targa e con un certificato di circolazione secondo i criteri fissati dal citato art. 97 CDS.

SANZIONI APPLICABILI ALLA CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI CONFORMI ALLE VECCHIE NORME

Alle violazioni commesse dai conducenti di ciclomotori in circolazione secondo le vecchie norme sono applicabili alcune delle sanzioni previste dalla nuova formulazione dell´art. 97 CDS. In particolare:
• circolazione non avendo al seguito il certificato di idoneità tecnica: si applica la sanzione prevista dall´art. 180, cc. 1 lettera a) e 7, CDS;
• circolazione nonostante smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di idoneità tecnica senza aver richiesto il rilascio di un certificato di circolazione: ricorre la violazione dell´art. 97, cc. 7 e 14, CDS;
• circolazione senza esporre il contrassegno identificativo (targhino) avendone comunque la disponibilità comporta la violazione dell´art. 97, cc. 8 e 14, CDS;
• circolazione senza contrassegno identificativo (targhino) perché distrutto, smarrito, sottratto non avendone altro disponibile da collocare sul veicolo: si applicano le sanzioni previste dall´art. 97, cc. 7 e 14 e quelle dall´art. 97, cc. 8 e 14, CDS;
• circolazione con targa di nuovo tipo su ciclomotore dotato di certificato di idoneità tecnica: si applica l´art. 97, cc. 9 e 14, CDS.

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