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Installazione rallentatori di velocità modello Speed Check

23-05-2010 - L´Analisi
Con riferimento al quesito qui inoltrato con la nota in riscontro, si premette che i dispositivi in oggetto non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (Dls n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992).
Conseguentemente, non risulta per essi concessa alcuna approvazione, ai sensi dell´art. 45 c. 6 del Codice e dell´art. 192 c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale.
Ciò premesso, il loro impiego per fini non sanzionatori non risulta coerente con la Circolare del Ministero dell´Interno prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, "Direttiva per garantire un´azione coordinata di prevenzione e contrasto dell´eccesso di velocità sulle strade".
Giova considerare, al riguardo, che l´eventuale rilevazione di violazioni del limite di velocità, senza la conseguente applicazione delle relative sanzioni ai sensi dell´art. 142 cc. 8, 9 e 9-bis del Codice, potrebbe configurare l´omissione di atti d´ufficio, mentre l´acquisizione di dispositivi non previsti dalle vigenti norme, e non finalizzati all´accertamento delle violazioni, potrebbe concretizzarsi nell´ipotesi di danno erariale.
Qualora i manufatti in argomento vengano utilizzati come meri contenitori di misuratori di velocità debitamente approvati, si rappresenta che, se installati in centro abitato, essi devono essere presidiati dagli organi di polizia stradale, in quanto allo stato attuale della normativa il rilevamento a distanza delle violazioni del limite di velocità non è consentito in ambito urbano.
Infine, da quanto è dato di capire dalla documentazione fotografica prodotta, il posizionamento sulla banchina potrebbe costituire un ostacolo per i veicoli in caso di svio.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Fonte: Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20/4/2010 prot.34483

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