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Immissione sul mercato di prodotti pirotecnici

26-06-2010 - L´Analisi
Con il D.to L.vo 4 aprile 2010 n° 58, è stata data attuazione alla Direttiva CE 2007/23/CE relativa all´immissione sul mercato di prodotti pirotecnici ed in tal senso è stata di fatto riordinata la materia.

Il decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale, individuando inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere immessi sul mercato.

Sono esclusi dall´applicazione della norma,

Ø gli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle forze armate, dalle forze di polizia o dai vigili del fuoco;

Ø gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell´industria aeronautica e spaziale;

Ø le capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/48/CE, sulla sicurezza dei giocattoli;

Ø le munizioni, ai proiettili e alle cariche propulsive, nonche´ alle munizioni a salve utilizzate in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d´artiglieria;

Ø i fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell´articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, che siano destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda, ovvero che, esclusa l´immissione e il transito sul territorio di altri paesi dell´Unione europea, ove nulla osti da parte degli stessi Paesi, siano direttamente destinati all´esporta


Definizioni

Ai fini dell´applicazione della norma si intende per:

articolo pirotecnico: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;

immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto in vista della sua distribuzione o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d´artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;
fuoco d´artificio: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;
articoli pirotecnici teatrali: articoli pirotecnici destinati ad esclusivo uso scenico, in interni o all´aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;
articoli pirotecnici per i veicoli: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;

persona con conoscenze specialistiche: una persona abilitata secondo l´ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi l´artificio di categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti all´articolo 3;

QEN - quantità equivalente netta: il quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformità rilasciato da un organismo notificato.


Classificazione degli articoli pirotecnici

Gli articoli pirotecnici devono essere classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità.

Questi sono classificati secondo la legge nelle seguenti categorie:

Fuochi d´artificio:

categoria 1: fuochi d´artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d´artificio destinati ad essere usati all´interno di edifici d´abitazione

categoria 2: fuochi d´artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

categoria 3: fuochi d´artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non e´ nocivo per la salute umana;

categoria 4: fuochi d´artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui all´articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d´artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non e´ nocivo per la salute umana.


Articoli pirotecnici teatrali:

categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico, che presentano un rischio potenziale ridotto;

categoria T2: articoli pirotecnici professionali per uso scenico che sono destinati esclusivamente all´uso da parte di persone con conoscenze specialistiche.


Altri articoli pirotecnici:

categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d´artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;

categoria P2: articoli pirotecnici professionali diversi dai fuochi d´artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all´uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.


Limitazione alla vendita degli articoli pirotecnici

Gli articoli pirotecnici non possono essere venduti né messi a disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di età:

fuochi d´artificio della categoria 1: a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;

fuochi d´artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1: a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità;

fuochi d´artificio della categoria 3: a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d´armi;


Marcatura CE

Salvo i fuochi artificiali per che siano destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda, ovvero che, esclusa l´immissione e il transito sul territorio di altri paesi dell´Unione europea, ove nulla osti da parte degli stessi Paesi, siano direttamente destinati all´esporta, che comunque devono soddisfare i requisiti di sicurezza, è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della Marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità, le cui procedure di verifica sono contenute nell´Allegato II del D.to L.vo 58/2010.

La marcatura deve corrispondere al modello previsto dalla legge e, se ridotto, devono essere rispettate le proporzioni.

Questa deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli articoli pirotecnici, o su una piastrina di identificazione fissata su di essi, o sulla confezione, avente caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata.

E´ vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell´organismo notificato. L´eventuale violazione a detti divieti equivale alla mancata apposizione dei marchi e delle iscrizioni.

Gioca precisare che il fabbricante oppure, se questi non e´ stabilito sul territorio della Comunità, l´importatore, deve conservare, per almeno dieci anni dall´ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame «CE del tipo», delle eventuali integrazioni e della relativa documentazione tecnica, nonche´ la documentazione relativa alle valutazioni di conformità superate, prescritta nel sopra indicato allegato II.


Etichettatura degli articoli pirotecnici:

I fabbricanti e, qualora essi non siano stabiliti nell´Unione europea, gli importatori devono assicurare che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua italiana.

L´etichetta degli articoli pirotecnici deve riportare, in caratteri facilmente leggibili, almeno il nome e l´indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome del fabbricante, nonche´ il nome e l´indirizzo dell´importatore, il nome e il tipo dell´articolo, i limiti minimi d´età e le altre condizioni per la vendita, la categoria pertinente e le istruzioni per l´uso, l´anno di produzione per i fuochi d´artificio delle categorie 3 e 4, nonche´, se del caso, la distanza minima di sicurezza. L´etichetta deve comprendere la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo. Sull´artifizio pirotecnico prodotto, importato o comunque detenuto sul territorio dello Stato, deve essere altresì presente, oltre alle classificazioni previste dalle leggi di pubblica sicurezza ed atte a consentire la sicurezza dei depositi di prodotti esplodenti, l´indicazione del numero di registrazione attribuito al prodotto dall´organismo notificato, nonche´ degli estremi della presa d´atto ministeriale che attesta che l´importatore o il distributore, se diverso dai soggetti ha validamente depositato presso il Ministero dell´interno copia della certificazione «CE del tipo» relativa al prodotto pirotecnico e l´ulteriore documentazione tecnica descrittiva delle caratteristiche costruttive dello stesso ai fini delle verifiche per la sorveglianza del mercato.

I fuochi d´artificio devono essere inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:

categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;

categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

categoria 4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

Gli articoli pirotecnici teatrali devono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:

categoria T1: se del caso «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;

categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

Se l´articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui sopra, le informazioni possono essere riportate sulla confezione minima di vendita.

Fonte: Mario Emanuelli, Ufficiale Annonaria PL Milano

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