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Gli impianti pubblicitari sono soggetti all´ICP e non anche alla TOSAP

11-03-2010 - Giurisprudenza di Merito
Ricorso proprosto da COMUNE DI ROMA,in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell´Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall´avv. Riccardo Marzolo;
contro
() S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via ... n. 24, presso lo studio dell´avv. Giuseppe ..., che la rappresenta e difende unitamente all´avv. Luciana ...;
contro ricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. ventiseiesima, n. 127, depositata il 9.7.2007.
Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott. Aurelio ...;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all´art. 380 bis, comma 3, c.p.c.;
Premesso:
- che la società contribuente propose ricorso avverso l´avviso di accertamento, per tosap inerente all´anno 1994, notificatele dal Comune di Roma in relazione ad occupazione di suolo pubblico a mezzo impianti pubblicitari;
- che, a fondamento del ricorso, la società contribuente deduceva la carenza di motivazione degli avvisi impugnati e la non assoggettabilità a tosap degli impianti pubblicitari, in quanto assoggettati all´imposta sulla pubblicità;
- che l´adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione, tuttavia, riformata, in esito all´appello della società contribuente, dalla commissione regionale;
- che questa in particolare, rilevati preliminarmente alcuni profili d´inammissibilità nelle difese svolte in primo grado e in appello dal Comune, affermò, nel merito, la non assoggettabilità a tosap degli impianti pubblicitari, in quanto esclusivamente assoggettati ad imposta sulla pubblicità;
rilevato:
- che, avverso la sentenza di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, contestando, con i primi tre, le censure processuali alle proprie pregresse difese, e deducendo nel merito, con il quarto motivo, "violazione e falsa applicazione degli artt. 9 - 38 e ss. d.lgs. 507/1993", per non aver, la decisione impugnata, considerato che gli impianti pubblicitari sono assoggettati a tosap in aggiunta all´imposta di pubblicità;
- che la società contribuente ha resistito con controricorso;
osservato:
- che il ricorso del Comune è manifestamente infondato;
- che è, invero, decisivo il rilievo che questa Corte ha già consolidatamente affermato (con giurisprudenza da cui non vi è motivo di discostarsi) che gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione del suolo pubblico, poiché gli impianti pubblicitari o per pubbliche affissioni occupano necessariamente una parte di suolo pubblico (v. già Cass. 17614/04) e ha peraltro, ulteriormente puntualizzato che l´applicazione di questo principio non è impedito dal mancato regolare versamento della imposta sulla pubblicità, in quanto, anche in tale ipotesi, la tassa di occupazione suolo pubblico è destinata ad essere compresa ed assorbita nella imposta sulla pubblicità, in tal caso riscossa con le procedure coattive (e con l´applicazione delle relative sanzioni); ciò in base al rilievo che, se l´imposta sulla pubblicità comprende in sé l´imposta di occupazione suolo pubblico per cui esistano gli astratti presupposti, non vi è ragione perché questa situazione di diritto muti nel caso in cui l´applicazione dell´imposta avvenga con atti impositivi dell´ufficio e non su denuncia del contribuente (cfr Cass. 1306/07, 1305/07);
ritenuto:
- che il ricorso del Comune va, pertanto, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
- che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.
la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.

Fonte: Corte di Cassazione Civile sez.V 8/1/2010 n. 105

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