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Documenti provvisoriamente sostitutivi del documento di guida

16-11-2010 15:02 - L´Analisi
QUADRO GENERALE

Quando il documento di guida viene smarrito o consegnato agli uffici pubblici per adempimenti, vengono rilasciati documenti provvisori, aventi limitazioni temporali di durata.
I principali documenti provvisori per la guida dei veicoli a motore sono:
• permesso provvisorio di guida, nelle more del rilascio del duplicato della patente, rilasciato da:
- organo di polizia cui si presenta denuncia; oppure
- UMC, cui viene presentata domanda di duplicato;
• estratto della patente, con validità di 60 giorni, rilasciato dall´UMC che ritiri la patente per adempimenti propri;
• ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (agenzie di pratiche automobilistiche) quando esse ritirano la patente per consegnarla all´UMC, per la durata massima di 30 giorni.

Caso particolare è costituito dal:
• permesso provvisorio di guida rilasciato dagli operatori che svolgono servizio di polizia stradale quando il documento venga ritirato a seguito accertamento di violazioni che ne prevedono il ritiro quale sanzione accessoria.


PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA A SEGUITO DUPLICATO PATENTE

A chi fa domanda per ottenere il duplicato della patente a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione viene rilasciato un permesso provvisorio di guida secondo procedure che prevedono due modalità operative in relazione allo stato della patente da duplicare:
• patente in corso di validità: il permesso provvisorio di guida viene rilasciato dagli stessi organi di polizia, contestualmente alla ricezione della denuncia di perdita di possesso del documento di guida. Successivamente:
- se il duplicato verrà predisposto ed inviato al domicilio dell´utente a cura dell´Ufficio centrale operativo (UCO) del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il permesso provvisorio è valido fino al ricevimento del nuovo documento di guida da parte dell´interessato;
- se il duplicato verrà rilasciato dall´UMC, il permesso provvisorio rilasciato dagli organi di polizia, valido novanta giorni, deve essere ritirato al momento della presentazione della domanda di duplicato e sostituito da un altro, della validità di trenta giorni, rilasciato dall´UMC;
• patente scaduta: il permesso provvisorio, della validità di trenta giorni, viene rilasciato dall´UMC, a seguito di presentazione della richiesta di duplicato e del certificato medico rilasciato da uno dei sanitari indicati nell´art. 119, cc. 2 e 4.

Permesso provvisorio di guida e duplicato della patente in caso di smarrimento o di patente scaduta di validità


PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA RILASCIATO IN OCCASIONE DI RINNOVO DELLA PATENTE PRESSO LA CML

Ai titolari di patente chiamati a visita per il rinnovo di validità della stessa presso una CML (commissione medica locale), gli UMC, previa richiesta in carta legale, rilasciano un permesso di guida provvisorio, valido fino all´esito finale della procedura di rinnovo: pertanto il permesso stesso recherà quale data di scadenza quella della data di convocazione per la visita in commissione medica locale e non potrà essere rinnovato anche qualora la commissione dovesse disporre un rinvio ad altra data per la definizione della suddetta procedura di rinnovo.
La procedura di rilascio del permesso è valida per rinnovo di validità sia di patente speciale sia di qualsiasi altra patente che richieda la visita presso la CML.
L´UMC verifica la completezza della documentazione ed annulla con proprio timbro la marca da bollo apposta sulla domanda, compila lo spazio del modello riservato all´Ufficio e riconsegna l´originale del documento al richiedente, trattenendone copia agli atti.
Non si procede ad alcun aggiornamento dell´Anagrafe nazionale dei conducenti.
Il permesso provvisorio di guida non può essere rilasciato quando la domanda:
• è presentata da conducente titolare di patente di guida la cui validità sia scaduta prima della data nella quale è stata effettuata la prenotazione della visita presso la CML;
• è presentata da conducenti nei confronti dei quali il prefetto, abbia disposto una visita in CML per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (10). Si può invece rilasciare il permesso provvisorio di guida in favore dei conducenti che, avendo superato la suddetta visita disposta dal prefetto, siano successivamente chiamati a revisione dei requisiti psicofisici presso una CML;
• è riferita a patente sulla quale gravi un provvedimento di revoca o di sospensione, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente ad una qualsiasi violazione di norme di condotta del CDS.


ESTRATTO DEL DOCUMENTO DI GUIDA

L´UMC, cui vengono consegnati, per ragioni d´ufficio, la patente o uno degli altri documenti di guida, rilascia un estratto che sostituisce a tutti gli effetti l´originale per un massimo di 60 giorni.
Questa generica previsione normativa trova attualmente scarsa applicazione relativamente alla patente in quanto i casi più ricorrenti (duplicati patente a seguito smarrimento, sottrazione o distruzione) sono disciplinati in modo specifico e per essi viene rilasciato analogo documento denominato però "permesso provvisorio di guida" mentre è applicabile agli altri documenti di guida:
• CQC (carta di qualificazione del conducente);
• CAP (certificato di abilitazione professionale);
• CFP (certificato di formazione professionale) per conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose;
• CIGC (certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).


RICEVUTA IMPRESE DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

Le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (c.d. agenzie) rilasciano una ricevuta dei documenti del conducente (patente, CAP, CQC o altri documenti) che ritirano per adempimenti amministrativi.
La ricevuta dell´impresa di consulenza:
• ha lo stesso valore del documento, di cui attesta l´avvenuto ritiro, per la durata massima di 30 giorni;
• non è rinnovabile né reiterabile;
• deve essere sostituita dal documento rilasciato dall´UMC che l´agenzia deve consegnare al cliente entro i 30 giorni di validità della ricevuta: estratto del documento o permesso provvisorio di guida o nuovo documento già rilasciato;
• consente la circolazione, qualora il documento non sia scaduto, nel periodo di tempo compreso tra la materiale consegna del documento all´agenzia e il rilascio del nuovo documento;
• deve essere redatta su modello conforme a quello previsto dal DM 8.2.1992 (è consentita la personalizzazione solo per i dati relativi alla denominazione e al marchio dell´impresa di consulenza

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