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Contestazione e verbalizzazione delle violazioni: illeggibilità delle sottoscrizioni dei verbalizzanti

06-07-2010 - Giurisprudenza di Merito
G.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Giudice di Pace aveva rigettato l´opposizione dal medesimo proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato per violazione dell´art. 173 C.d.S., commi 2 e 3.
Ha resistito l´intimato.
Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato.
Con il primo motivo il ricorrente, lamentando carenza e contraddittoria della motivazione in relazione alla violazione dell´art. 383 reg. esec. C.d.S., censura la decisione gravata che, pur avendo riconosciuto l´illeggibilità delle sottoscrizioni dei verbalizzanti, aveva escluso la nullità del verbale sul rilievo che erano indicati i numeri di matricolatale elemento non poteva essere sufficiente.
Il motivo va disatteso.
Il verbale di contravvenzione era stato compilato secondo le prescrizioni del citato art. 383 reg. esec. C.d.S. essendo state apposte le previste sottoscrizioni dei verbalizzanti: oltretutto non potevano esservi dubbi sull´identificazione dei verbalizzanti, di cui erano indicati i numeri di matricola.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l´illegittimità dell´ordinanza che aveva respinto la richiesta di termini per il deposito di memoria e documenti, senza adeguata motivazione.
Il motivo è infondato.
Nel procedimento avanti al giudice di pace, l´art. 320 cod. proc. civ., concentra nella prima udienza tutta l´attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzioni; dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del comma 4) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all´attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove.
Non è in alcun modo risultato nè il ricorrente ha allegato che l´esigenza di chiedere l´ammissione di nuovi mezzi istruttori fosse stata determinata dall´attività svolta nella prima udienza:
correttamente il giudicante ha disatteso l´istanza.
Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 500,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Fonte: Corte di Cassazione Civile sez.II 16/1/2009 n. 1061

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