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Coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti

29-05-2010 - Giurisprudenza di Merito
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Cagliari, all´esito di giudizio abbreviato, assolveva tizio , perché "il fatto non sussiste", dal reato di cui agli artt. 26 e 73 dPR 309/1990, per avere coltivato nel suo giardino due piante di cannabis indica, alte rispettivamente m. 1,60 e 1,80.
Riteneva il Tribunale che la coltivazione domestica di due sole piante, fatte crescere in vaso, da cui poteva ricavarsi un limitato quantitativo di sostanza stupefacente, non è inquadrabile nell´attività vera e propria di coltivazione, rivolta al mercato e quindi incompatibile con l´uso personale. Nella situazione, in esame, la condotta rientrava dunque nel concetto di "detenzione", scriminata dalla ritenuta finalizzazione all´uso personale, desunto da vari indici obiettivi.
Ricorre direttamente per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, che denuncia la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 26, 28 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, osservando che costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale; condotta normativamente non assimilata a quella di detenzione, per la quale sola può tenersi conto della finalizzazione all´uso personale. Tale interpretazione era in linea con le pronunce in materia della Corte costituzionale (citandosi in particolare la sent. n. 360 del 1995) e da recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato, dovendosi aderire al principio di diritto espresso dalle Sezioni unite con la sentenza su 24 aprile 2008, ric. Di Salvia, seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Sez. VI, 9 dicembre 2009, Cammarota), secondo cui costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto a uso personale, essendo irrilevante ai fini della sussistenza del reato la distinzione tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione domestica.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari, che si conformerà a detto principio di diritto, fermo restando che il Tribunale avrà ampio spazio di valutazione circa la sussistenza del requisito della offensività concreta del fatto, avendo le Sezioni unite, nella riferita sentenza, avuto cura di puntualizzare che spetta al giudice di merito verificare se la condotta accertata sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto; con la precisazione che la condotta è "inoffensiva" se il bene tutelato non è stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo; e, nello specifico reato qui considerato, se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio.

Fonte: Corte di Cassazione Penale sez.IV 4/5/2010 n. 16843

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