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CODICE DELLA STRADA: Definitivamente approvati gli emendamenti dopo la riformulazione a seguito dei pareri espressi dalle altre Commissioni

16-07-2010 - L´Analisi
Riforma CdS 2010 - Ultim´ora
Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Definitivamente approvati gli emendamenti dopo la riformulazione a seguito dei pareri espressi dalle altre Commissioni
In particolare le nuove formulazioni degli emendamenti Montagnoli 16.1 e Toto 16.2 recepiscono le condizioni contenute nel parere della V Commissione (Bilancio). La nuova formulazione dell´emendamento Montagnoli 25.1 recepisce la condizione contenuta nel parere della I Commissione (Affari costituzionali). La nuova formulazione dell´emendamento Montagnoli 55.3 recepisce il parere della X Commissione (Attività produttive).

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI ESAMINATI

ART. 5.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
* 5. 1.Velo.
(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
* 5. 2. Garofalo, Terranova, Toto.
(Approvato)

ART. 12.
Alla lettera a), sostituire il capoverso comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall´articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione nominativa dell´intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall´intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall´avente causa, entro trenta giorni, ai competenti uffici della Motorizzazione civile al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell´archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3.
12. 2.Velo.
(Approvato)

ART. 14.
Aggiungere in fine il seguente comma:
«3-bis. Le disposizioni di cui all´articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
Conseguentemente, all´articolo 29, aggiungere in fine il seguente comma:
«6-bis. Le disposizioni di cui all´articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
Conseguentemente, all´articolo 30, aggiungere in fine il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni di cui all´articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
Conseguentemente, all´articolo 45, aggiungere in fine il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 219 e 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate, rispettivamente, dalla lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
14. 1.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 16.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento»;
2) alla lettera b) le parole: «fino a sessantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sessantotto» e dopo le parole «a seguito di visita medica specialistica annuale, « sono aggiunte le seguenti: «con oneri a carico del richiedente».
16. 1.(terza nuova formulazione) Montagnoli.
(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell´articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti»;
b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell´articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente modificato e introdotto dalle lettere b) e b-bis) del comma 1 del presente articolo, facendo riferimento, ai fini della valutazione dei requisiti fisici e psichici richiesti nell´ambito degli accertamenti di cui al comma 2-bis del citato articolo 115, ai criteri di valutazione uniformi di cui al comma 5 dell´articolo 23 della presente legge».
16. 2.(nuova formulazione) Toto, Terranova, Garofalo.
(Approvato)

ART. 19.
Sopprimere il comma 1-ter.
19. 1.Garofalo, Terranova, Toto.
(Approvato)

ART. 22.
Aggiungere in fine il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni di cui al capoverso «Art. 186-bis» della tabella dei punteggi allegata all´articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotte dalla lettera e) del comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
Conseguentemente, all´articolo 34, aggiungere in fine il seguente comma:
«3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate e introdotte dal presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
22. 1.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 25.
Al comma 1, lettera d), capoverso comma 12-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
25. 1.(nuova formulazione) Montagnoli.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 12-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «delle infrastrutture stradali» inserire le seguenti: «, ivi comprese la segnaletica e le barriere,»;
b) sopprimere le seguenti parole: «arredi, attrezzature e pertinenze»;
c) in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno».
25. 2.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 34.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «ai sensi dell´articolo 240, secondo comma, del codice penale»;
b) al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ai sensi dell´articolo 240, secondo comma, del codice penale».
34. 2.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.
34. 3.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 38.
Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1-quater, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: «e devono essere installati ed utilizzati» con le seguenti: «e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «I tratti di strada» inserire le seguenti: «di cui al periodo precedente».
* 38. 1.Montagnoli.
(Approvato)

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1-quater, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: «e devono essere installati ed utilizzati» con le seguenti: «e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «I tratti di strada» inserire le seguenti: «di cui al periodo precedente».
* 38. 2.Toto, Garofalo, Terranova.
(Approvato)

ART. 40.
Al comma 1, sostituire le parole: a 150 euro con le seguenti: a 200 euro.
40. 1.Terranova, Garofalo, Toto.
(Approvato)

ART. 42.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: del 20 per cento con le seguenti: del 25 per cento;
b) alla lettera e) sostituire le parole: del 10 per cento con le seguenti: del 5 per cento.
42. 4.Terranova, Garofalo, Toto.
(Approvato)

ART. 55.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-quinquies, sostituire le parole da: «possono svolgere nelle ore pomeridiane» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l´articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931».
55. 3.(ulteriore nuova formulazione) Montagnoli, Pini.

Fonte: Parlamento.it

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