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Bonifica e ripristino ambientale di siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e di inquinamento

22-03-2010 - L´Analisi
FATTO e DIRITTO
Con l´appello in epigrafe il Comune di Napoli ha impugnato la sentenza succintamente motivata 7 maggio 2008 n. 3530 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione quinta, di accoglimento del ricorso proposto dal signor Francesco Mercogliano avverso l´ordinanza sindacale 8 ottobre 2007 n. 24. Con tale provvedimento, emesso a seguito di accertamento tecnico da cui era emerso che il costone sovrastante la "Autofficina Astroni" in via Sartania n. 10 e sottostante via Arcangelo Corelli n. 95 era stato interessato da un evento franoso di materiale incoerente, è stato ordinato al signor Mercogliano, quale proprietario dell´area ed ai sensi dell´art. 54, co. 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, di "far eseguire ad horas gli opportuni accertamenti tecnici e tutte le opere di assicurazione strettamente necessarie per scongiurare lo stato di pericolo ... per la pubblica e privata incolumità", con obbligo di produrre entro dieci giorni un certificato unico di iscritto ad albo professionale dal quale risulti l´eliminazione del detto pericolo.
Premesso che il TAR ha ritenuto arbitrario ed ingiustificato chiamare a rispondere della situazione di pericolo il solo proprietario dell´area, in mancanza di precisa individuazione dei soggetti responsabili dei lavori ed opere causa della stessa situazione, l´Ente ha opposto che non è compito dell´amministrazione individuare colpe e responsabilità di privati, né è tenuta a svolgere indagini al riguardo, dovendo intervenire per rimuovere con estrema urgenza lo stato di pericolo, e ciò nei confronti del proprietario dell´area (comprensiva del costone) quale unico soggetto legittimato ad intervenire all´interno della sua proprietà, tenuto anche conto che lo stato franoso dipende dalla natura stessa del terreno e dalle dissennate opere edilizie intraprese a valle e a monte del costone; d´altra parte il proprietario potrà attivare tutte le azioni che ritiene utili contro soggetti privati e pubblici, compreso il Comune.
Il signor Mercogliano si è costituito in giudizio ed ha svolto ampie difese, da ultimo con memoria del 13 novembre 2009.
All´odierna udienza pubblica l´appello è stato introitato in decisione.
Ciò posto, occorre evidenziare che, come accennato innanzi, l´ordinanza di cui si controverte è stata emessa ai sensi dell´art. 54, co. 2, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale consente al sindaco, quale ufficiale di governo, di adottare, "con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell´ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l´incolumità dei cittadini".
In tema di misure urgenti, qual è la esecuzione, previ accertamenti tecnici, di "tutte le opere di assicurazione strettamente necessarie per scongiurare lo stato di pericolo" causato dall´evento franoso che ha interessato il costone di cui si discute, la Sezione ritiene che sia consentito l´esercizio dei poteri sindacali di cui al cit. art. 54 anche prescindendo dall´accertamento della relativa responsabilità. Non v´è dubbio, infatti, che per l´esecuzione di siffatto accertamento occorrerebbero in linea di massima, e segnatamente in quello in trattazione, tempi prolungati incompatibili con l´urgenza di garantire la sicurezza del sito.
In questo senso, peraltro, è l´orientamento giurisprudenziale in materia, il quale, mentre nei casi di cui agli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, in tema di bonifica e ripristino ambientale (ulteriori rispetto alla mera messa in sicurezza) di siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e di inquinamento richiede l´accertamento quanto meno della corresponsabilità anche omissiva del proprietario del suolo e, rispettivamente, della responsabilità per l´inquinamento, nel caso di misure urgenti consente di prescindere dalla verifica delle responsabilità proprio per le suesposte ragioni di estrema celerità correlate all´esigenza di rimuovere la situazione di grave pericolo (cfr., sulla diversità della disciplina nelle due ipotesi, Cons. St., Sez. VI, 5 settembre 2005 n. 4525).
Ne deriva che, come dedotto con l´appello in esame, il TAR ha errato nel basarsi sull´ascrivibilità del dissesto idrogeologico a soggetti diversi dal proprietario dell´area sovrastante il costone e dunque del costone stesso, così come sono inutili ed incongruenti le difese (e le censure di primo grado) dell´appellato, basate ugualmente sull´addebitabilità del medesimo dissesto.
Pertanto, il ricorso non può che essere accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata nel senso della reiezione del ricorso di primo grado.
Tuttavia, la singolarità del caso consiglia la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l´appello in epigrafe e, per l´effetto, in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall´autorità amministrativa.


Fonte: Consiglio di Stato sez.V 15/2/2010 n. 820

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