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Attuazione della Direttiva Bolkestein

16-05-2010 - L´Analisi
E´ stata pubblicata la Circolare 3635/C del 6 maggio 2010 concernente il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n° 59- Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno meglio conosciuta come "Direttiva Bolkestein".

Innanzi tutto il documento di cui sopra chiarisce che La Direttiva ha indicato quale suo obiettivo prioritario l´eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri, per il cui raggiungimento prevede la semplificazione normativa e amministrativa della regolamentazione e, in particolare, delle procedure e delle formalità relative all´accesso e allo svolgimento delle attività di servizio indicando, altresì, quale principale strumento per perseguire tale obiettivo, la necessità di limitare l´obbligo di autorizzazione preliminare alle attività di servizio - sostituendolo, tutte le volte che sia possibile, con istituti semplificati - e di prevedere requisiti per l´accesso all´attività, solo nei casi in cui tale autorizzazione e tali requisiti siano giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell´ambiente, in conformità e nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità.

Importante precisazione della circolare prevede che per gli eventuali aspetti rientranti nelle competenze regionali, le disposizioni contenute nel decreto legislativo, necessarie per consentire il completo adeguamento dell´ordinamento interno a quello comunitario entro il termine a tal fine stabilito, prevalgono su eventuali disposizioni regionali in contrasto, ma si applicano solo transitoriamente, fino all´adozione da parte delle regioni stesse delle norme di attuazione della direttiva comunitaria in argomento.

Somministrazione di alimenti e bevande

Giova innanzi tutto specificare che per quanto attiene la Regione Lombardia vi sono alcuni aspetti, quali quelli riferiti alle attività di somministrazione esclusi dai piani commerciali che già vengono trattate in una forma più favorevole rispetto a quanto indicato dalla direttiva, in quanto possono iniziare l´esercizio mediante la presentazione della D.I.A.P., mentre viene comunque precisato che l´inizio delle attività di somministrazione è soggetta all´applicazione del silenzio assenso di cui all´art. 20 della legge 241/90 e mantiene le caratteristiche della licenza di polizia e quindi soggette all´accertamento delle condizioni di sorvegliabilità.

Trasferimento dell´attività di somministrazione e subingresso:

La disposizione di cui all´art. 64 comma 1 precisa che il trasferimento di sede e il trasferimento della titolarità e della gestione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette all´istituto della dichiarazione di inizio di attività di cui all´art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Al riguardo, è opportuno precisare che il vigente art. 19 comma 2° della Legge 241/90( modificato proprio dallo stesso D.to L.vo 59/2010) prevede che "L´attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all´amministrazione competente; contestualmente all´inizio dell´attività, l´interessato ne dà comunicazione all´amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l´esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l´attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all´amministrazione competente.".

Per effetto della suddetta previsione, nel caso di trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, l´operatore è tenuto alla dichiarazione di inizio dell´attività e poi all´invio della comunicazione contestualmente all´avvio. Di conseguenza, l´avvio effettivo dell´attività nella nuova sede non può essere effettuato prima del decorso dei trenta giorni a far data dalla presentazione della dichiarazione visto che la disposizione che lo disciplina richiama espressamente il primo periodo del comma 2 dell´art. 19. Trattasi quindi di dichiarazione di inizio dell´attività (DIA) ad efficacia differita.

La circolare precisa però, sulla base di un´interpretazione sistematica di tale articolo, che l´utilizzo dell´istituto della DIA ad efficacia differita non sia ammissibile nel caso in cui l´operatore intenda trasferire l´attività da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ad una sede collocata in una zona tutelata, o anche in caso di trasferimento di sede nell´ambito di zone tutelate. Ove infatti l´ente locale abbia individuato le zone del territorio da sottoporre a tutela, l´avvio dell´attività in tali zone, a prescindere dalla circostanza se si tratti di nuova attività o di attività trasferita, deve essere assoggettato ad autorizzazione espressa per consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal provvedimento di programmazione, per non vanificare gli effetti del provvedimento di programmazione delle aperture.


Nel caso di trasferimento della titolarità o della gestione dell´attività invece poiché l´istituto applicabile è quello della DIA ad efficacia immediata. L´attività dell´avente causa, quindi, può essere iniziata a seguito della presentazione della D.I.A.P. Modello B.

Viene rammentato che in caso di subingresso per causa di morte "il termine per riprendere l´attività deve essere calcolato dalla data di acquisto del diritto all´eredità. Questa data è quella di apertura della successione che coincide con quella di decesso del titolare dell´autorizzazione" (TAR Lazio, Sez. II, n. 64 del 1994).

Nel merito, il subentrante in possesso della qualificazione professionale alla data di acquisto del titolo, può iniziare l´attività contestualmente all´invio della dichiarazione al comune competente per territorio, ove disponga del possesso dei requisiti e dei presupposti previsti.

Mentre nel caso in cui il subentrante per causa di morte non sia in possesso della qualificazione

professionale per l´attività di somministrazione di alimenti e bevande, stante l´imprevedibilità dell´evento, viene ritenuto ammissibile la continuazione dell´attività da parte dell´avente causa, ferma restando la necessità di acquisire il requisito della qualificazione entro sei mesi dall´apertura della successione.

Quanto precisato sulla necessità di acquisire il requisito della qualificazione professionale per l´attività di somministrazione di alimenti e bevande vale, ovviamente, deve essere inteso solo nel caso in cui il soggetto, che ha ottenuto in eredità l´attività, intenda continuarla a suo nome: resta fermo, infatti, che, nel caso in cui intenda cederla in gestione o in proprietà, non è soggetto all´obbligo di munirsi della qualificazione né di inviare alcuna comunicazione al comune competente per territorio.

Commercio su area privata

La direttiva tratta alcune tipologie di attività, tra i quali gli esercizi di vicinato, gli spacci interni, gli apparecchi automatici, la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e la vendita presso il domicilio dei consumatori.

Nello specifico viene indicato che l´avvio dell´attività in tali esercizi è consentito mediante la presentazione di una DIA ad effetto immediato, però è opportuno evidenziare che nella Regione Lombardia è già vigente una modalità analoga, in quanto è possibile l´inizio dell´attività mediante la presentazione di una D.I.A.P.

Commercio su aree pubbliche

Importantissima novità consiste nel fatto che viene reso possibile il rilascio dell´autorizzazioni non solo più alle ditte individuali o società di persone, ma anche a quelle di capitali regolarmente costituite o cooperative.

Ulteriore novità riguarda le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante difatti l´art. 70 comma 2° della decreto ha sostituito il comma 4° dell´art. 28 del D.to L.vo 114/98 che attualmente recita: L´autorizzazione all´esercizio dell´attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l´attività. L´autorizzazione dì cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago".

Pertanto tale modificazione consente al soggetto che intende avviare l´attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante di chiedere ed ottenere l´autorizzazione da parte del comune nel quale intende avviare l´attività, che può essere quello di residenza, nonché qualsiasi altro, non incidendo però sull´ambito territoriale di validità del titolo per l´esercizio dell´attività in forma itinerante poiché resta ferma, infatti, la possibilità consentita ai soggetti titolari di detta autorizzazione di esercitare su tutto il territorio nazionale.

E´ di tutta evidenza che ciò creerà non pochi problemi agli uffici amministrativi.

In riferimento a quanto citato dall´art. 70 comma 5° del decreto: "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell´articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, anche in deroga al disposto di cui all´articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell´impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l´esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all´applicazione di tali disposizioni transitorie", viene rinviata l´applicazione ad un successivo provvedimento da assumersi con intesa in sede di Conferenza Unificata, con il quale risolvere le conseguenze che possono determinarsi in relazione alle nuove disposizioni in materia di esercizio del commercio sulle aree pubbliche tramite l´utilizzo di un posteggio.

Va evidenziato il timore degli esercenti di perdere il proprio diritto alla titolarità del posteggio eventualmente acquisito in maniera onerosa.

La circolare precisa che si può ritenere che le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto restano efficaci fino alla scadenza del termine decennale per ciascuna di esse originariamente previsto e saranno oggetto di riassegnazione al termine di tale periodo, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite in conformità ai nuovi criteri individuati nel provvedimento di cui al paragrafo precedente.

Importante precisazione è riferita alle autorizzazioni scadenti nel periodo intercorrente dall´entrata in vigore del decreto sino al precitato provvedimento che devono ritenersi prorogabili a semplice richiesta (ovvero tacitamente prorogate, se così previsto dalla legge regionale applicabile)sino alla data, individuata.

Requisiti di accesso alle attività commerciali

Sono stati riformulati sia i requisiti morali che quelli professionali e questi ultimi è stato introdotto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea anche triennale o, di altra suola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

In tal senso, la nota della Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati n° O1 .201 0.0003847 del 2.4.2010 avente ad oggetto "Applicazione dei disposti del Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva Bolkestein relativa ai servizi nel mercato interno" ha precisato che a titolo puramente esemplificativo sono da ritenere valide le seguenti qualifiche:

- Laurea in medicina e veterinaria;

- Laurea in farmacia;

- Laurea in scienze dell´alimentazione;

- Laurea in biologia;

- Laurea in chimica,

- Laurea in agraria;

- Laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;

- Laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti;

- Diploma alberghiero;

- Diploma di perito agrario;

- Diploma di perito chimico;

- Diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all´amministrazione di albergo;

- Diploma triennale di addetto alla segreteria alberghiera,

- Diploma di qualifica di preparatrice di laboratorio chimico e biologico;

- Diploma di esperto coltivatore;

- Diploma di maturità professionale per operatrice turistica.

La nota regionale ha inoltre specificato che quindi anche per la vendita di prodotti alimentari, hanno validità, ai fini del possesso del requisito professionale, i titoli di studio già riconosciuti nel settore della somministrazione, purché riferiti a corsi di studio almeno triennali.

I diplomi rilasciati a conclusione di percorsi biennali, invece, rimangono validi ai fini dello svolgimento della sola attività di somministrazione. Ciò in quanto trattasi di disciplina regionale già vigente più favorevole per l´operatore e quindi non in contrasto con i vincoli derivanti dall´ordinamento comunitario.

Agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, meidtaori marittimi ed elenco spedizionieri

La disciplina, sotto il profilo formale, in sintesi sopprime, per le attività di cui in oggetto, i relativi ruoli o elenchi camerali, indicando nella dichiarazione di inizio attività, di cui all´articolo 19 della legge 241/90, la nuova modalità di accesso.

Pertanto l´esercizio di tali attività è assoggettato a dichiarazione di inizio di attività differita (l´attività può essere esercitata solo dopo il decorso di trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazione) da presentare alla Camera di commercio competente per territorio, tramite lo Sportello unico per le attività produttive, evidenziando che nulla altro è innovato in generale relativamente ai requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari di accesso all´attività stessa che, ove prescritti dalla relativa legislazione vigente, restano quelli fissati dalla stessa e devono essere pertanto attestati corredando tale dichiarazione di inizio attività delle certificazioni e autocertificazioni necessarie.

Viene anche previsto che l´effettivo possesso dei requisiti sia verificato dalle Camere di commercio e, disponendo l´iscrizione dei dati relativi ai soggetti abilitati, a seconda dei casi, nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche o amministrative (REA) con assegnazione della specifica qualifica prevista dalla relativa normativa. Viene anche specificato che nel caso in cui per la tenuta del ruolo o dell´elenco era prevista un´apposita commissione saranno svolte dalle camere di Commercio. In merito il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà emanare entro 6 mesi un apposito decreto per disciplinare sia le modalità di passaggio nel registro delle imprese che le modalità.

Attività di acconciatore, estetista e di tintolavanderia

Relativamente alle attività di acconciatore e di estetista la semplificazione si è limitata unicamente alla previsione del ricorso della dichiarazione di inizio attività contestuale all´inizio dell´attività stessa, ma che nella Regione Lombardia era già possibile mediante la presentazione della D.I.A.P.

Per gli acconciatori viene introdotto l´art. 5 comma bis all´art. 3 della Legge 174/2005 "Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell´attività di acconciatore". Viene quindi eliminata l´eventuale errata interpretazione derivante dal comma 5° del citato art. 3 della sopra citata fonte del diritto che prevedeva "Per ogni sede dell´impresa dove viene esercitata l´attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell´impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell´abilitazione professionale di cui al presente articolo", senza ulteriori precisazioni circa la presenza continuativa del soggetto abilitato.

Per l´attività di tintolavanderia sono state inoltre apportate limitate semplificazioni della disciplina di accesso e di prosecuzione dell´attività, modificando a tal fine la disciplina dei relativi corsi di qualificazione tecnico professionale nonché le modalità di svolgimento dell´attività nel periodo transitorio, fino all´adozione delle disposizioni regionali di attuazione della legge n. 84/2006, relative alla designazione del responsabile tecnico dell´impresa.

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