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Art. 98 CdS: Uso della targa prova da parte di dipendenti appartenenti a società dello stesso gruppo

27-12-2011 12:14 - L´Analisi
Ministero dell´Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE. FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Prot. n. 300/A/9666/11/105/20/3 del 12.12.2011

OGGETTO: ArI. 98 del Codice della Strada - Uso della targa prova da parte di dipendenti appartenenti a società dello stesso gruppo.

E´ stato chiesto a questo Servizio Polizia Stradale di fornire chiarimenti in ordine alla possibililà, da parte di dipendenti di una determinata impresa, di condurre veicoli in circolazione di prova con un´autorizzazione rilasciata non alla propria impresa bensì alla società capo gruppo e muniti di delega da parte del titolare di quest´ultima. Il caso più significativo è quello dei dipendenti dei diversi rami d·azienda della Fiat Group S.p.A. (Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Fiat Professional) che utilizzano la documentazione di una targa prova rilasciata alla società capo gruppo.

Come è noto, l´obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del Codice della Strada, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi dell´art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, :

a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono spcrimcntazioni su veicoli;

b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l´applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell´articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modil´icazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;

d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

Durante la circolazione sul veicolo deve essere presente il titolare dell´autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale (3) con il titolare dell´autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.

Atteso quanto sopra esposto, nel caso preso come riferimento, l´azienda Fiat Group S.p.A., titolare dell´autorizzazione alla circolazione di prova, è formata da una pluralità di società con configurazione giuridico/patrimoniale autonoma (Lancia, Fial, Aifa Romeo, Fiat Professional. Abarth, ecc.), tuttavia parrebbe sussistere tra la società capogruppo e le società controllate/collegate quel rapporto di collaborazione funzionale previsto dal DPR 474/2001 e che costituisce il presupposto per avvalersi dell´autorizzazione rilasciata alla Fiat Group S.p.A. anche da parte di dipendenti delle società controllate/collegate.

In ogni caso, si ribadisce che il comma 4 dell´articolo 1 del più volte citato DPR 474/2001, prescrive che tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.

Questo Servizio ritiene pertanto che possa darsi risposta affermativa al quesito posto, circa possibilità da parte di dipendenti di una determinata impresa di condurre veicoli in circolazione di prova con un´autorizzazione rilasciata alla società capo gruppo e muniti di delega da parle del titolare di quest´ultima.

E´ opportuno comunque conoscere il parere di codesto Ufficio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Sgalla


Fonte: Ministero dell´Interno

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