20 Maggio 2012

menu di scelta rapida



Contenuti

In Bacheca
percorso: home > In Bacheca > Applicazione delle modifiche all´articolo 115 del codice della strada, introd...

Applicazione delle modifiche all´articolo 115 del codice della strada, introdotte dall´articolo 16, comma 1, lettera b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120

16-09-2010 - L´Analisi
Art. 1
Disposizioni per i titolari di patente di categoria C
1. I conducenti titolari di patente di guida di categoria C in corso di validita´, che abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta´, possono continuare a condurre, fino al compimento del sessantottesimo anno di eta´, autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore alle 20 t. previa acquisizione, di anno in anno, presso una commissione medica locale di cui all´art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di una attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti. Tale attestazione, che ha validita´ annuale, deve essere tenuta a bordo dal conducente unitamente alla patente di guida ed esibita, in caso di richiesta, agli organi accertatori.
2. L´attestazione di cui al comma 1 non e´ richiesta ai conducenti titolari di patente di guida di categoria C che, avendo compiuto i sessantacinque anni di eta´, non intendono mantenere l´abilitazione alla guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore alle 20 t.

Art. 2
Disposizioni per i titolari di patente di categoria D
1. Ai conducenti gia´ titolari di patente di guida di categoria D ai quali, per raggiunti limiti di eta´, la stessa sia stata riclassificata in patente di guida di categoria inferiore da non piu´ di tre anni, puo´ essere rilasciata una nuova patente di guida di categoria D, previa esibizione di una attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti rilasciata da una commissione medica locale di cui all´art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale attestazione ha validita´ annuale e deve essere riconseguita e riprodotta, di anno in anno, al fine del rinnovo della data di validita´ della patente D ottenuta, che non puo´ essere successiva, comunque, a quella del compimento del sessantottesimo anno di eta´ del titolare.
2. Qualora il provvedimento di riclassificazione di cui al comma 1 sia stato emesso da piu´ di tre anni, l´Ufficio della Motorizzazione Civile che provvede, ai sensi dello stesso comma 1 al rilascio della patente di guida di categoria D ed emette contestualmente un provvedimento di revisione sulla patente stessa. Alla revisione si provvede con urgenza e comunque non oltre il termine di trenta giorni dal rilascio della patente.

Art. 3
Disposizioni per il rinnovo di validita´ del titolo di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero della patente di guida di conducenti che non ancora abbiano compiuto ottanta anni di eta´
1. I conducenti in possesso di titolo di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida delle categorie A, B, C ed E che, avendo superato settantasette anni ma non ancora ottanta, procedono al rinnovo di validita´ dei titoli abilitativi suddetti conseguono il rinnovo di validita´ fino alla data del compimento dell´ottantesimo anno di eta´ se esibiscono certificato di idoneita´ dei requisiti fisici e psichici rilasciato da uno dei medici certificatori monocratici di cui all´art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I conducenti di cui al comma 1 che provvedono a rinnovare la validita´ del titolo di abilitazione alla guida posseduto previa visita per l´accertamento dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale di cui all´art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il rinnovo di validita´ della patente posseduta fino alla data indicata nella certificazione rilasciata dalla predetta commissione e comunque non oltre l´ottantaduesimo anno di eta´.
Il presente decreto sara´ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Fonte: Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8/9/2010 (G.U. 15/9/2010 n. 216)

ASSOCIAZIONE FOXPOL
Sede Legale Via Venezia 30 - 20090 - Pieve Emanuele (Milano)
C.F 97497880159
Tel. +39.334.88.54.199 Fax 02.40.70.80.11
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE & SICUREZZA STRADALE
Riconosciuta con Decreto Provincia di Milano n.177/2009 del 07/01/2010 Reg. Prov.le APS n.174 - R.G. 73/2010
Iscritta Albo Formatori Istituto Regionale lombardo di Formazione per l´Amministrazione Pubblica (I.Re.F.)
Insignita dalla Commissione Europea della "Carta Europea della Sicurezza Stradale"