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Apparecchi da gioco irregolari

15-05-2010 - Giurisprudenza di Merito
Dagli atti di causa risulta che Tomasello Anna Maria è legale rappresentante della Sogebat Srl ed è titolare delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande e di sala giochi per il locale denominato Bar Condorelli sito in Roma.
In particolare, come esposto nell´atto di ricorso, la ricorrente esercita le attività in due locali attigui e comunicanti siti in Via Fossombrone, ai numeri 114-116 (Bar) e ai numeri 110-112 (Sala giochi).
In data 12 settembre 2003 è stata redatta informativa di reato a seguito del controllo effettuato da personale dipendente della Squadra di P.G. appartenente alla Divisione Polizia Amministrativa e la Tomasello è stata deferita all´A.G. per i reati previsti e punti dagli artt. 17 e 110, comma 9, del TULPS e dagli artt. 718 e 719 del c.p.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con decreto n. 97140 del 15.9.2003, ha convalidato il sequestro degli apparecchi.
Con provvedimento in data 23 settembre 2003 il Questore di Roma ha decretato la sospensione per la durata di giorni 90 delle licenze in parola.
L´atto è motivato richiamando il predetto verbale di accertamento e specificando che :
a) in sede di controllo il personale operante ha accertato la non conformità di n. 5 apparecchi elettronici, presenti nel locale;
b) la titolare delle licenze suddette ha utilizzato i locali autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande con annessa sala giochi al fine di porre in essere attività delittuose trasformando l´intera attività in luogo di convegno destinato al gioco d´azzardo;
c) il presupposto dell´obbligo della licenza è la tutela della sicurezza pubblica e la sospensione di una autorizzazione di Polizia, sulla base delle riscontrate responsabilità dell´interessato sotto il profilo della trasgressività, ha preminente finalità cautelare, a tutela della collettività, si rende necessario procedere alla sospensione di entrambe le attività autorizzate.
Nel ricorso l´interessata prospetta i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione art. 110, comma 11, del RD n. 773 del 1931; Eccesso di potere; travisamento del fatto; illogicità e contraddittorietà della motivazione;
2. Mancata comunicazione alla ricorrente dell´avvio del procedimento; Violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990;
3. Risarcimento del danno.
In data 18.10.2003 si è costituita controparte.
Con ord. n. 5224 del 23.10.2003 il Collegio ha accolto la domanda cautelare.
Infine, in data 18.10.2008, controparte ha depositato ulteriori memorie.
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
I). In via preliminare, occorre richiamare la normativa in materia e la relativa interpretazione giurisprudenziale.
Il R.D. 18-06-1931, n. 773 reca la "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
L´art. 110 al comma 10 prevede che "Se l´autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell´articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell´articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell´articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall´articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all´articolo 88".
L´art. 110 - al comma 11 - espressamente prevede che "Oltre a quanto previsto dall´articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell´autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l´autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell´esecuzione della sanzione accessoria".
Va innanzitutto premesso che, specie con riferimento alla formulazione dell´art. 110, comma 11, TULPS la sospensione della licenza di cui si tratta costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale attribuito all´Autorità di pubblica sicurezza con finalità eminentemente cautelari e di prevenzione, a tutela del pubblico contro i pericoli derivanti dall´incontrollata utilizzabilità di apparecchi e congegni da intrattenimento non conformi alla disciplina vigente in materia (cfr., di recente, T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 17 marzo 2008, n. 318).
La giurisprudenza ha affermato che il potere sanzionatorio di cui al comma 10 dell´art. 110, espressamente attribuito al "sindaco competente", rientra tra le competenza in materia di Polizia amministrativa che -con l´art. 19 del DPR 616 del 1977- sono state trasferite agli enti locali, e che pertanto non sono esercitate dal sindaco in qualità di ufficiale di Governo ma in qualità di rappresentante legale dell´ente comunale (cfr., T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 14 aprile 2008, n. 2192).
Diversamente deve dirsi per la misura contenuta nella disposizione di cui all´art. 110, comma 11, T.u.l.p.s. in materia di violazioni delle disposizioni concernenti gli apparecchi per giochi d´azzardo (sospensione della licenza dell´autore degli illeciti per un periodo non superiore a tre mesi), la quale appare invece riconducibile ai provvedimenti cautelari, finalizzati alla tutela dell´ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, e non ai provvedimenti sanzionatori (cfr., Consiglio Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5802)
II). Tanto premesso può passarsi all´esame del merito dell´impugnativa.
1). Con il primo motivo di ricorso l´interessata ha sostenuto che "il provvedimento impugnato appare palesemente illegittimo nella parte in cui ha disposto nei suoi confronti -oltre alla sospensione della licenza relativa alla attività di Sala giochi- anche la sospensione della licenza per l´attività di Bar. Infatti come risulta dal verbale di accertamento della Polizia amministrativa in data 12.9.2003 gli apparecchi irregolari erano collocati esclusivamente nel locale Sala giochi sito al civico n. 110 di via Fossombrone; nessuna apparecchio veniva rinvenuto nell´adiacente locale sito al civico n. 114 in cui la ricorrente esercita esclusivamente l´attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - bar".
In sostanza, si sostiene che la misura cautelare sia applicabile e che mancherebbero, comunque, i presupposti per la sospensione della licenza di pubblico esercizio di bar, poichè nel verbale di accertamento redatto dalla Polizia amministrativa in data 12.9.2003 viene semplicemente constatata la presenza di n. 5 apparecchi irregolari all´interno del locale Sala giochi.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Non è, infatti, condivisibile l´assunto di parte ricorrente secondo cui l´art.110, comma 11, T.U.L.P.S., prevedendo la sospensione della "licenza" e non delle licenze, si riferirebbe alla sola autorizzazione all´esercizio di apparecchi per il gioco lecito.
Invero, come può evincersi dell´inciso iniziale della disposizione ("oltre a quanto previsto dall´art.100") la norma prevede la possibilità che, ricorrendone i presupposti, la sospensione della licenza relativa agli apparecchi da gioco si aggiunga alla sospensione della licenza di somministrazione alimenti e bevande.
Inoltre, sul profilo dell´illogicità e contraddittorietà della misura interdittiva della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, applicativa in aggiunta a quella nei confronti della sala giochi, è sufficiente osservare che, come risulta dagli atti del procedimento, al momento del controllo le due attività venivano esercitate in locali strutturalmente distinti ma funzionalmente collegati (tant´è vero che al magazzino del bar si accede attraverso una scala interna ubicata nella sola giochi e che il personale addetto alle due attività era il medesimo), in modo da configurare un´unica attività commerciale.
2). Con il secondo motivo si lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La censura deve essere disattesa.
Al riguardo, la soc. ricorrente, contesta che vi fosse l´esigenza di salvaguardare l´ordine e la sicurezza pubblica nonché di impedire la reiterazione degli illeciti", che, secondo il Questore, avrebbe imposto di omettere la comunicazione di avvio del procedimento, sulla base di un duplice rilievo:
a. il verbale di accertamento reca la data del 12 settembre mentre il provvedimento del Questore è stato adottato il 23 settembre;
b. la pretesa esigenza avrebbe potuto essere soddisfatta con l´esercizio del potere di confisca e di distruzione degli apparecchi irregolari.
Sul primo punto, i dieci giorni intercorrenti tra l´accertamento ed il provvedimento conseguente sembrano del tutto congrui, in relazione al tempo occorrente al Questore per la valutazione dei fatti e l´elaborazione del provvedimento. Peraltro la soc. ricorrente era certamente a conoscenza delle violazioni accertate a seguito di sopraluogo nel proprio esercizio, suscettibili di dar luogo a provvedimenti sanzionatori e cautelari di cui all´art.110 T.U.L.P.S. .
Quanto al punto b) è sufficiente osservare che la confisca di cui all´art.110, comma 9 bis, viene adottata ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689 e, quindi, nell´ambito di un procedimento avente finalità sanzionatoria e non cautelare, del tutto distinto e soggetto a tempi diversi da quello di cui al cit. art.110, comma 11, T.U.L.P.S. .
Quanto alla richiesta risarcitoria, essendo essa fondata sulla asserita illegittimità del provvedimento impugnato, deve essere respinta in conseguenza del rigetto della domanda impugnatoria.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto ivi compresa la domanda risarcitoria.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´Autorità amministrativa.

Fonte: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma 18/12/2008 n. 1835

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