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Annullamento fermo amministrativo: pagamento spese processuali

03-07-2011 13:36 - Giurisprudenza di Merito
Con atto depositato in data 09.09.2010 l´opponente - come in atti rappresentata e difesa - dichiarava di aver ricevuto dall´E. P. s.p.a. - agente delle riscossione - notifica di un provvedimento di fermo amministrativo, relativo all´autovettura Ford C Max targata DB...XK di proprietà della ricorrente, per il presunto ammontare di € 709,99 comprensive delle spese relative alla procedura di fermo amministrativo con la indicazione di "infrazione al codice della strada dell´anno 2008.
L´odierna parte attrice assumeva che il suddetto provvedimento era da considerarsi illegittimo, tra l´altro, per i seguenti motivi: difetto di notifica degli atti presupposti; nullità della notificazione della cartella esattoriale; violazione sia dell´art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241sia dell´art. 7 della legge 212/2000; illegittimità fermo amministrativo per mancanza di titolo idoneo; risarcimento del danno per la illegittimità del fermo.
Era disposta la comparizione delle parti con decreto in data 16.09.2010 per il giorno 04.11.2010, che era notificato alla Prefettura di F. in data 05.10.2010.
In cancelleria si costituiva la E.- P. SpA che confermava la regolarità della notifica della cartella esattoriale, l´inammissibilità del ricorso proposto ex art. 22 e ss. L.689/81 e mancanza dei presupposti per il riconoscimento del danno per difetto del requisito dell´ingiustizia.
Non si costituiva la Prefettura di F., né inviava alcuna documentazione.
All´udienza del 18.11. 2010 la causa era decisa sulla base della documentazione agli atti con lettura del dispositivo allegato e con riserva di motivazione, anche se ciò non ritualmente necessario.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere attestato il principio che la giurisdizione, in ordine al fermo amministrativo, appartiene al giudice ordinario. Invero, tale provvedimento, sottraendo alla disponibilità del proprietario, un bene mobile registrato, va ad incidere sulle situazioni soggettive, comprimendone i relativi diritti, e, conseguentemente, se tale comportamento non è consentito da norme autorizzative che regolano in maniera specifica e precisa i limiti e le garanzie procedimentali, si appalesa come comportamento illecito per il quale la P.A. e, a maggior ragione il concessionario di un pubblico servizio, possono diventare parte di un processo dinanzi alla magistratura ordinaria.
Il concessionario agisce, in nome proprio, per l´esazione coatta del credito, ed il fermo, congelando il veicolo iscritto nel pubblico registro e rafforzando l´obbligo di pagamento, assume la natura di misura cautelare atipica, preordinata all´esecuzione vera e propria. Tale qualificazione giuridica comporta il riconoscimento della sua assoggettabilità alla giurisdizione del Giudice ordinario, competente per valore, in ragione dell´importo del credito azionato dal concessionario.
La suddetta qualificazione trova conferma nel testo normativo in cui il fermo è inserito: Titolo II del DPR n.602 del 1973, intitolato Riscossione Coattiva , e capo II, intitolato " Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati", nonché nella preponderante giurisprudenza di merito.
"Il provvedimento di fermo riveste natura rafforzativa dell´obbligo di pagamento, già accertato e non più discutibile, e cautelare." ( TAR Emilia Romagna n.1774/03; TAR Piemonte n.1577/02; Tribunale di Reggio Calabria, 14/1/03).
Confermata la regolarità del contradditorio, si può anche sostenere la competenza di questo GDP ad esaminare la presente opposizione.
Anzitutto, da accogliere è l´eccezione sollevata dall´E. in merito alla procedura ex legge n. 689/81 azionata dall´opponente, il cui difensore ha chiesto in corso di causa il mutamento del rito.
Orbene, relativamente al mutamento del rito si osserva che il presente processo al momento del deposito del ricorso ha scontato il pagamento del contributo unificato dovuto di euro 33,00 ed il diritto di cancelleria di euro 8,00, per cui legittima è la mutazione del rito da speciale ad ordinario.
A tal riguardo la suprema Corte di Cassazione a SS.UU. ha stabilito: " Nel caso in cui una causa promossa e trattata nelle forme stabilite per le controversie di cui all´art. 22 I. n. 689 del 1981, in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, riguardi un rapporto assoggettato al rito ordinario, la omissione del mutamento di rito non costituisce motivo di nullità e, come tale, non è suscettibile di impugnazione, a meno che abbia inciso sul contraddittorio, sui diritti della difesa o sul regime delle prove, restando a carico del ricorrente l´indicazione dello specifico pregiudizio che sia derivato dall´omessa adozione del rito previsto." (Cassazione cívile sez. un. 24 novembre 2006, n. 25034).
Nella seguente procedura, non sembra che si sia prodotto alcun pregiudizio, atteso che come detto sopra il contradditorio si è ritualmente formato.
Nel merito si considera che il fermo amministrativo ha essenzialmente una funzione cautelare e provvisoria, escluso che si tratti di atto esecutivo, atteso che con il semplice provvedimento di fermo non si è dato, ancora, inizio al procedimento esecutivo.
La comunicazione del provvedimento di fermo, priva dell´indicazione della natura del carico scaduto, entrata tributaria e/o patrimoniale, dell´autorità e del termine cui è possibile proporre eventuale ricorso, impedisce l´esercizio del diritto di difesa, in violazione dell´art. 24 della Costituzione, non sussistendo norme idonee non solo per impugnare il provvedimento ma anche per sospenderlo nei casi meritevoli di tutela come: l´avvenuto pagamento del debito o la prescrizione del credito.
Conseguentemente, il provvedimento del " Fermo" sembra concretizzarsi in uno strumento, a favore del concessionario, finalizzato ad ottenere il pagamento immediato, senza verifica della legittimità e fondatezza del credito azionato, in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità della P.A., e, quindi, in violazione all´art. 97 Cost.
Il fermo amministrativo, pertanto, eseguito in difetto di emanazione del nuovo regolamento di attuazione, deve ritenersi illegittimo atteso che non può dirsi sorto in capo al concessionario il potere di eseguirlo, con la conseguenza che "l´esecuzione del fermo corrisponde al compimento di un atto radicalmente nullo, in quanto esorbitante dallo schema legale minimo, previsto dal legislatore per il suo compimento." ( Tribunale di Caltanisetta, 12/2/04; Tribunale di Parma, 16/5/03; Tribunale di Bari,7/5/03;).
L´art. 50 del DPR602/73 sul termine per l´inizio dell´esecuzione prevede:" 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. "
L´opponente ha lamentato la irregolarità della notifica della cartella esattoriale.
L´E. ha sostenuto la regolarità della notifica della stessa cartella, avvenuta in data 06.08.2009, come da copia della relata di notifica depositata in copia informale.
Dalla suddetta copia depositata, si desume che la cartella n. 10620090005849932000, di cui non è stata depositato il duplo della copia notificata, avendo sostenuto l´E. la conformità al modello previsto, risulta notificata al portiere ( dove è specificato solo in caso di constata assenza del ricevimento): E´ ovvio che detta notifica è radicalmente nulla per non dire inesistente per diversi motivi.
Anzitutto, come l´art. 60 in materia di notificazioni da parte dell´agente di riscossione prescrive:
" La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall´ufficio delle imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l´atto o l´avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b- bis) se il consegnatario non è il destinatario dell´atto o dell´avviso, il messo consegna o deposita la copia dell´atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all´originale e alla copia dell´atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell´atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell´avvenuta notificazione dell´atto o dell´avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
OMISSIS."
E´ evidente che l´agente di riscossione non ha rispettato la suddetta normativa poiché:
1) la notifica risulta effettuata tramite il servizio postale e quindi da ritenersi sotto questo aspetto "inesistente";
2) la cartella non risulta inserita in una busta diretta all´opponente, con la conseguente violazione delle disposizioni sulla "privacy";
3) non risultano esperite le ricerche per reperire la destinataria prima della notifica al portiere ( procedura che più volte la Cassazione ne ha dichiarata la nullità);
4) non risulta fatta la raccomandata diretta alla destinataria.
In presenza delle osservazioni suddette, si nutrono fondati dubbi che in realtà la detta cartella esattoriale non sia mai arrivata alla destinataria, per cui la notifica della stessa cartella deve essere dichiarata inesistente.
La nullità della notifica della cartella comporta l´annullamento del successivo fermo amministrativo, per cui come sostenuto dalla Corte di Cassazione a SS.UU. del 12.02.2008 nr. 5791/2008, "... la nullità della notificazione di un atto presupposto ... costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell´atto conseguenziale...".
La suddetta nullità è rilevabile anche d´Ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Si rigetta la richiesta di condanna della convenuta E. al risarcimento del danno, che la parte opponente, in presenza dei presupposti, potrà far valere in altro giudizio.
Relativamente alle spese di giudizio, si considera che la Prefettura di F., ricevuta la notifica del decreto di fissazione dell´udienza il 05.10.2010, ha preferito non costituirsi, non opponendo alcuna resistenza.
Viceversa l´E., che avrebbe dovuto essere più prudente, ha resistito ostinatamente pur essendo edotta della tipicità e del necessario obbligo del rispetto delle procedure di esazione, per cui la stessa va condannata alle spese di giudizio per come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
il giudice di Pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da G. C. con atto depositato il giorno 09.09.2010 al fermo amministrativo in data 22.07.2010, visto l´art. 615 c.p.c. e ss., così provvede:
- annulla il provvedimento di fermo amministrativo emesso a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale n. 10620090005849932000 per l´importo della somma di € 660,21, emessa dalla E.-P. SpA (verbale n. ATX0001015108 del 21.01.2008 della Sezione Polizia Stradale di F.);
- condanna la E. P. SpA in p.l.r.p.t.. al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate equitativamente nella somma di € 241,00, di cui € 41 per esborsi ed € 200,00 per diritti ed onorario di procuratore a favore del difensore della parte attrice, ponendo a carico della stessa società soccombente ogni altro onere per liberare l´autovettura tg.ta DB...XK dal fermo amministrativo.
- compensa tra le altre parti le spese di giudizio.

Fonte: Giudice di Pace Taranto 18/11/2010 n. 5003

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